Vai al contenuto
Messaggio pubblicitario

Azione cambiaria: un’opportunità da valutare

Quando non viene rispettato il pagamento di una cambiale si può attuare un'azione cambiaria: ecco di cosa si tratta e quali tipi esistono.

L’azione cambiaria è un importante strumento che può essere utilizzato da un creditore nel caso in cui una cambiale non fosse stata pagata dal suo debitore. Si tratta in sostanza di un rimedio giudiziale vero e proprio attraverso il quale ci si può rivalere di un mancato pagamento passando per vie legali. Vediamo insieme in quali casi può essere un’opportunità da valutare.

Cosa sono le cambiali

Quando un debitore non riesce a pagare la somma pattuita di una cambiale si può passare per vie legalI: ecco cosa sono le azioni cambiarie.
Un martelletto

Prima di approfondire le modalità in cui si può far rispettare il proprio diritto di essere pagati per un debito di cui qualcuno si è fatto carico, analizziamo il concetto di cambiale più nel dettaglio. Stiamo parlando nel caso specifico di un titolo di credito che deve essere obbligatoriamente pagato nel luogo e nella scadenza indicati inizialmente da parte di un individuo (chiamato in termine tecnico “obbligato cambiario”).

Di cambiali ne esistono fondamentalmente di due tipi: il pagherò e la cambiale tratta. Il primo, anche denominato “vaglia cambiario” contiene la promessa incondizionata da parte di una persona (l’emittente) di pagare una somma ad un altro individuo (il beneficiario), rispettando le condizioni inizialmente pattuite. Nel caso del pagherò, dunque, i soggetti coinvolti nel processo sono due, il beneficiario e l’emittente. Dall’altro lato esiste la cambiale tratta, dove un soggetto chiamato traente impone ad un altro individuo chiamato trattario il pagamento di una determinata somma ad un soggetto terzo, il beneficiario. Anche in questo caso c’è un ordine incondizionato di pagamento, con la differenza però che i soggetti coinvolti nel processo possono essere tre. Quando si parla di cambiale tratta, in ogni caso, può succedere che i soggetti siano solo due se traente e beneficiario dovessero coincidere.

Azioni cambiarie: ecco tutti i tipi esistenti

Le azioni cambiarie sono uno strumento utile ad un creditore che non abbia ricevuto il pagamento di una cambiale: ecco quali tipi esistono.
Un giudice seduto alla sua scrivania.

A seconda dei contesti e delle situazioni si possono prevedere diversi distinti tipi di azioni cambiarie, che analizziamo qui di seguito per mettere in evidenza le loro caratteristiche intrinseche.

L’azione cambiaria diretta può essere messa in atto dal portatore nei confronti dei principali soggetti obbligati (possono essere dunque gli avallanti e gli accettanti nel caso si parli di cambiale tratta, o gli avallanti e l’emittente nel caso di cambiale pagherò). Pur non essendo necessari formalità particolari (come il protesto) il soggetto che porta avanti un’azione cambiaria diretta deve necessariamente avere la prova del mancato pagamento, che potrà essere fornita in qualsiasi modo. Risulta importante ricordare che l’esercizio di questo diritto non è soggetto a termini decandenziali, tuttavia viene prescritto entro tre anni dalla scadenza della cambiale. Nulla vieta che l’avallante che ha effettuato il pagamento del portatore possa attuare un’operazione cambiaria verso l’avallato.

La situazione cambia leggermente quando si parla di azione cambiaria di regresso, che può essere portata avanti dal creditore nei confronti degli obbligati di regresso (ovvero il traente, il girante e gli avallanti nel caso di cambiale tratta e degli avallanti e dei giranti in caso di cambiale pagherò). In alcuni casi, il beneficiario di una cambiale può essere tenuto a effettuare il pagamento della cambiale a terzi a causa di garanzie o avalli prestati. In una situazione simile il beneficiario ha il diritto di intraprendere un’azione di regresso contro il debitore originario al fine di recuperare l’importo pagato a terzi. Attraverso un’azione di regresso, il beneficiario riuscirà così a recuperare i fondi che aveva dovuto versare a causa della cambiale non onorata in prima battuta dal debitore principale. Può accadere con una certa frequenza che se il beneficiario non è stato completamente risarcito si affidamento anche ad altre azioni cambiarie aggiuntive. Secondo quanto riportato nell’articolo 50 del RD 14 dicembre 1933, il portatore può essercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati alla scadenza se il pagamento non ha avuto luogo, o anche prima della scadenza in base alle seguenti tre condizioni:

  • Se l’accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte
  • In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa dei suoi beni
  • In caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile

L’articolo 66 del Codice Civile, nel merito della questione, precisa:

Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un’azione, questa permane nonostante l’emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che
vi fu novazione. Tale azione non puo’ esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.

Il pignoramento: l’ultima spiaggia

In alcuni casi, quelli più gravi, il creditore può adire le vie giudiziarie contro gli individui che non hanno provveduto al pagamento della cambiale. Trattandosi di un titolo esecutivo, se la cambiale non è stata onorata da parte del debitore si potrà arrivare ad un pignoramento diretto, senza la ncessità di passare da un giudice, instaurare una causa legale o chiedere un decreto ingiuntivo. In sintesi, il mancato pagamento di una cambiale rende superfluo un decreto ingiuntivo e può al contrario comportare un’esecuzione forzata.

Argomenti