In uno scenario ideale, un soggetto riesce a guadagnare e a risparmiare per mantenersi e ripagare tutti gli eventuali debiti rimasti in sospeso. Ma cosa succede invece nello scenario per cui per difficoltà economiche improvvise questo non sia possibile? Purtroppo nei casi più gravi le autorità si trovano costrette a ricorrere al pignoramento del conto corrente. Tuttavia, per quanto sia un’operazione coatta, ci sono dei limiti entro i quali può essere completata: vediamo insieme quali.
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Il pignoramento presso terzi: la banca blocca i tuoi soldi

Il pignoramento del conto corrente rientra nella categoria del pignoramento presso terzi. In questo procedimento, il creditore non agisce direttamente sui beni fisici del debitore, ma notifica a un terzo (la banca o l’ufficio postale) di non versare al debitore le somme di cui quest’ultimo è creditore.
La procedura inizia con la notifica di un atto di pignoramento sia al debitore che alla banca. Da quel momento, le somme presenti sul conto vengono “congelate”. La banca assume il ruolo di custode: non può permettere al titolare del conto di prelevare o disporre della cifra pignorata fino a quando un giudice non ne disporrà l’assegnazione definitiva al creditore. È importante sottolineare che il blocco non riguarda sempre l’intero saldo, ma solo l’importo necessario a coprire il debito, aumentato della metà (per coprire spese legali e interessi).
Il calcolo del minimo vitale e del “quinto”
Vediamo a questo punto una tabella che ci può aiutare a capire qual è il minimo vitale, cioè la cifra al di sotto della quale non si può andare per garantire ad un soggetto una vita dignitosa. Tali limiti, ricordiamo, sono definiti dal Codice di Procedura Civile (Art. 545).
| Situazione del credito | Limite di pignoramento | Note legali |
| Somme già presenti sul conto | Solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale | Se il saldo è inferiore a questa soglia, il conto non può essere toccato |
| Stipendi accreditati dopo | Massimo 1/5 (un quinto) della somma netta | Il datore di lavoro o la banca trattengono la quota prima del prelievo |
| Pensioni (Minimo Vitale) | Eccedenza rispetto al “Minimo Vitale” (1,5 volte l’assegno sociale) | La pensione minima non può mai essere pignorata per intero |
| Debiti verso il Fisco (AdER) | Da 1/10 a 1/5 a seconda dell’importo dello stipendio. | Regole più stringenti se il creditore è lo Stato |
Nota bene: Dati aggiornati ai parametri dell’Assegno Sociale 2024/2025.
Cosa succede se il conto corrente è cointestato?
Una situazione piuttosto comune è quella in cui il conto corrente sia cointestato tra marito e moglie. Cosa accade in questi casi? Quale sarà la sorte delle delle somme depositate su un conto intestato a più persone, se solo una è debitrice?
In questo caso vige la presunzione di comproprietà delle somme in parti uguali. Se il conto è cointestato a due persone, si presume che il 50% del saldo appartenga a ciascuno. Di conseguenza, il creditore può pignorare solo la quota spettante al debitore (quindi la metà ).
C’è un “ma”: la banca è tenuta a bloccare l’intero ammontare del debito fino a concorrenza della quota del debitore, però se il saldo totale è di 10.000 euro e il debito è di 3.000 euro, verranno bloccati solo i 3.000 euro (poiché inferiori ai 5.000 euro di competenza del debitore). Se invece il debito fosse di 8.000 euro, il creditore potrebbe comunque prelevare solo 5.000 euro, lasciando intatta la quota del cointestatario non debitore.
Quest’ultimo ha sempre il diritto di intervenire nel processo per dimostrare, prove alla mano (ad esempio tracciabilità dei bonifici), che la totalità delle somme sul conto deriva esclusivamente dal proprio lavoro, tentando così di svincolare l’intera cifra.
Esistono carte prepagate o conti esteri impignorabili?

Esiste un falso mito secondo cui le carte prepagate con IBAN o i conti aperti presso istituti esteri siano zone d’ombra inaccessibili ai creditori. Ma non è così, e la realtà giuridica e tecnologica odierna smentisce quasi totalmente questa convinzione! Ecco i dettagli nel merito della questione:
- Carte Prepagate con IBAN: giuridicamente sono equiparate a conti correnti. Essendo associate a un codice fiscale, risultano immediatamente visibili nell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, il database a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e, su autorizzazione del giudice, dei creditori privati. Il pignoramento avviene con le medesime modalità del conto tradizionale;
- Conti Esteri (UE): grazie al Regolamento UE n. 655/2014, è stato introdotto l’OIPE (Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari). Questo strumento permette a un creditore di “congelare” somme di denaro in conti correnti situati in altri Stati membri dell’Unione Europea con una procedura semplificata;
- Conti Extra-UE: qui la procedura è più complessa e costosa, perché richiede rogatorie internazionali e l’intervento delle autorità locali. Sebbene non siano “impignorabili” in termini assoluti, il costo legale per aggredirli potrebbe scoraggiare piccoli creditori, ma non certo grandi istituti di credito o lo Stato.