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Premi dilettanti: ritenuta 20% nel 2025, rimborso dal 2026

pallone in campo da calcio e banconote di un premio per dilettanti che fluttuano

La disciplina fiscale dei premi corrisposti agli atleti dilettanti vive, tra il 2024 e il 2026, una fase di passaggio che richiede grande attenzione da parte delle associazioni sportive. Dopo una finestra agevolata nel 2024, l’anno d’imposta 2025 torna a un regime ordinario di ritenute, per poi approdare dal 1° gennaio 2026 a una regola stabile che esenta i premi di importo contenuto. In questo contesto, è fondamentale comprendere con precisione cosa cambia, quando applicare la ritenuta del 20%, quali scadenze rispettare (in particolare il giorno 16 del mese successivo al pagamento, e il 16 gennaio 2026 per le erogazioni di dicembre 2025) e come gestire gli eventuali rimborsi relativi ai corrispettivi non superiori a 300 euro erogati nel 2025. Di seguito una guida completa, con cronologia normativa e istruzioni operative, per evitare errori e sanzioni.

Cosa cambia per i premi sportivi tra 2024 e 2026

Nel 2024, una misura temporanea ha previsto un trattamento di favore per i premi corrisposti ad atleti dilettanti in occasione di manifestazioni sportive. In particolare, l’articolo 14, comma 2-quater del D.L. n. 215/2023 (il cosiddetto Decreto Milleproroghe) ha stabilito che, per i premi erogati ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater del D.Lgs. n. 36/2021, nel periodo compreso tra il 29 febbraio 2024 e il 31 dicembre 2024, non trovasse applicazione la ritenuta alla fonte del 20% se l’importo del singolo premio non superava 300 euro. Oltre tale soglia, invece, i premi restavano assoggettati alla ritenuta. Questa finestra ha dato ossigeno alle realtà dilettantistiche, semplificando la gestione delle spese di premiazione in un segmento dove i riconoscimenti economici sono spesso modesti e legati alla promozione dello sport di base.

un'azione di una partita tra quadre di dilettanti professionisti

La mancanza di una norma di transito

Il punto cruciale è che quella disposizione non è stata prorogata per il 2025. Ciò significa che, per tutto l’anno d’imposta 2025, l’assenza di una norma transitoria di pari tenore riporta il sistema alla regola generale: la ritenuta alla fonte del 20% va applicata sui premi corrisposti agli atleti dilettanti, indipendentemente dal loro ammontare. In parallelo, tuttavia, il legislatore ha predisposto un approdo strutturale: con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. n. 33/2025), l’articolo 45, comma 9 rende stabile il meccanismo di esenzione per i premi non superiori a 300 euro, riferendolo all’anno 2025. Questa scelta normativa genera un effetto pratico rilevante: durante il 2025 si opera con la ritenuta ordinaria, ma dal 2026 si potrà procedere al rimborso delle ritenute trattenute su premi 2025 di importo non superiore a 300 euro. In altri termini, la sequenza corretta è: nel 2025 si applica e si versa la ritenuta; nel 2026 si sistema la posizione attraverso il rimborso, in coerenza con la nuova cornice legislativa a regime.

Il 2026 e la stabilità del modello

Guardando al 2026, lo scenario si stabilizza: i premi corrisposti agli atleti dilettanti saranno assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta solo se superiori a 300 euro. È un cambio di passo importante, perché allinea la prassi di versamento a una soglia pensata per non gravare sui riconoscimenti di minore entità, tipici dell’universo dilettantistico. La corretta interpretazione temporale delle norme — verificare l’obbligo di ritenuta in base alla legge vigente al momento della corresponsione del premio — diventa la bussola indispensabile per attraversare senza inciampi l’anno ponte 2025 e farsi trovare pronti al nuovo regime dal 1° gennaio 2026.

un modello di previsione delle entrate e delle uscite di premi per il sistema calcistico dei dilettanti

Obblighi operativi per il 2025, scadenze e gestione dei rimborsi

Per l’intero anno d’imposta 2025, le associazioni sportive dilettantistiche che premiano i propri atleti devono applicare la ritenuta alla fonte del 20% su ogni premio erogato, senza considerare la soglia dei 300 euro. La ritenuta va calcolata e trattenuta al momento della corresponsione del premio e successivamente versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento. Esempio: un premio pagato il 10 aprile 2025 richiede il versamento della ritenuta entro il 16 maggio 2025. Questo principio vale per tutte le mensilità del 2025 e riguarda indistintamente premi di piccolo o grande importo. È altresì fondamentale ricordare la scadenza di inizio anno successivo: le ritenute relative alle somme pagate nel mese di dicembre 2025 devono essere versate entro il 16 gennaio 2026. La regola da tenere a mente è che l’obbligo di effettuare la ritenuta dipende dalla normativa vigente quando il premio viene materialmente pagato, non quando la ritenuta viene versata al Fisco.

I premi previsti per il 2026

Proprio questa scansione temporale spiega perché nel 2026 si aprirà la fase dei rimborsi per i premi corrisposti nel 2025 di importo non superiore a 300 euro. In pratica, le associazioni che nel 2025 hanno trattenuto e versato la ritenuta del 20% su premi “sotto soglia” potranno attivare le procedure per restituire quanto trattenuto, riallineando la posizione alla disciplina resa stabile dal D.Lgs. n. 33/2025 (art. 45, comma 9). Senza entrare in tecnicismi procedurali, è opportuno predisporre sin da subito un tracciamento accurato dei premi pagati nel 2025: data di pagamento, importo, anagrafica dell’atleta, ritenuta applicata e quietanza del versamento. Una rendicontazione puntuale faciliterà la fase di rimborso e ridurrà il rischio di errori o contestazioni.

Il tifo durante una partita di calcio in un grande stadio

Come organizzarsi al meglio

Per organizzarsi al meglio, è consigliabile adottare un calendario interno delle scadenze e un set minimo di controlli:

  • verificare alla data di pagamento se il premio deve scontare la ritenuta (nel 2025 sempre sì, a prescindere dall’importo);
  • programmare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo;
  • archiviare la documentazione di supporto;
  • a partire dal 1° gennaio 2026, distinguere nettamente i premi non superiori a 300 euro (per i quali, nel nuovo regime, non opera la ritenuta) da quelli superiori alla soglia, che restano soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Un approccio metodico, unito alla conoscenza del criterio secondo cui si guarda alla norma vigente al momento della corresponsione, consente di attraversare con sicurezza questo passaggio normativo e di tutelare tanto gli atleti quanto le associazioni, assicurando una gestione fiscale coerente e priva di sorprese.

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