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In cosa consiste la legge 296 del 2006 sul risparmio energetico

Leggi sul risparmio energetico per un mondo più green

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sancito, con Decreto del 19 febbraio 2007, le disposizioni sulle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici di pregio, grazie alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 349. I proprietari di immobili che intendono effettuare lavori di ristrutturazione energetica possono beneficiare di una detrazione fiscale.

Nello specifico, si tratta di una detrazione pari al 65% dell’importo da versare al fisco nella dichiarazione dei redditi. L’importo da detrarre è calcolato sulla base del 65% delle spese di ristrutturazione effettivamente sostenute e pagate; nel caso di persone fisiche, si deve tenere conto anche dell’IVA pagata all’appaltatore, con un tetto massimo di spesa che varia a seconda del tipo di lavori effettuati.

Le diverse tipologie di lavori per cui è possibile usufruire dell’agevolazione riguardano le spese sostenute per:

  • installazione di pannelli solari;
  • miglioramento termico dell’edificio, finestre, compresi infissi e isolamento;
  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: -20% del limite prescritto;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

L’importo così ottenuto non può essere detratto in un’unica dichiarazione dei redditi per un solo anno d’imposta: deve essere dilazionato in rate di pari importo da detrarre nelle successive dichiarazioni dei redditi nel numero complessivo di anni previsti.

In particolare, per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2008, la detrazione può essere ripartita in un numero di rate annuali di pari importo, da tre a dieci, che il contribuente sceglie in modo irrevocabile al momento della prima detrazione. Per tutti i lavori effettuati dal 2009 al 2010, la detrazione è stata ripartita in cinque rate annuali, mentre per i lavori effettuati nel 2011 la detrazione è stata ripartita in dieci rate annuali.

La legge 296: cosa dice la normativa

La legge 296/06 sulla riqualificazione energetica è espressa nei seguenti paragrafi:

  • Articolo 1, comma 344: riforma energetica di edifici esistenti:

«Per tali interventi, il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro: gli interventi di riqualificazione energetica sono quelli che consentono di conseguire un indice di efficienza energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008».

Per questo tipo di intervento non è specificato quali opere o impianti debbano essere realizzati per raggiungere l’efficienza energetica specificata: la categoria comprende qualsiasi intervento che incide sulla prestazione energetica di un edificio e che consente di ottenere la prestazione energetica superiore richiesta dalla norma.

  • Articolo 1, comma 345: interventi per l’inclusione degli edifici:

Per tali interventi il valore massimo del credito d’imposta è di 60.000 euro. Si tratta di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture opache orizzontali e verticali, finestre e infissi che confinano lo spazio riscaldato verso l’esterno o verso spazi non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza U espressa in W/m2K previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11.11.2006 11. 2006 del marzo 2008 e successivamente modificato dal Decreto del 6 gennaio 2010.

  • Articolo 1, comma 346: installazione di pannelli solari:

Per questi lavori, il valore massimo del credito d’imposta è di 60.000 euro e l’installazione di collettori solari deve essere effettuata anche su edifici esistenti.

  • Articolo 1, comma 347: intervento di sostituzione della condizionatura invernale:

Per tali interventi, il valore massimo dell’agevolazione fiscale è di 30.000 euro. Per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e il contestuale adeguamento del sistema di distribuzione.

 La detrazione fiscale: l’IRPEF 

Ai sensi della legge n. 296 del 2006 sul risparmio energetico, è possibile ottenere un credito d’imposta IRPEF pari al 65% delle spese sostenute. A tal fine, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • compilare gli allegati ENEA, diversi per ogni tipologia di intervento;
  • realizzare l’intervento di riqualificazione energetica e presentare un attestato di certificazione energetica;
  • designare un tecnico che rilasci un certificato che attesti la conformità dell’intervento ai requisiti richiesti;
  • indicare in fattura i costi sostenuti a seguito dell’intervento, separatamente dal costo dei materiali;
  • pagare i lavori di adeguamento tramite bonifico bancario o postale e indicare la causale del versamento, Legge 296/06 sulla riqualificazione energetica, indicare il codice fiscale del beneficiario dei lavori;
  • redigere una relazione che attesti i benefici ottenuti dalla riqualificazione energetica;
  • inviare i dati entro i termini previsti e comunque non oltre 90 giorni dalla fine dei lavori.

Le spese sostenute per tutte le prestazioni professionali connesse sono detraibili.