Chi ha accumulato ingenti debiti in passato si potrebbe trovare prima o poi a dover affrontare un recupero crediti forzoso, un’operazione aggressiva che facilmente destabilizza chi è finito oggetto di un controllo finanziario. In questo articolo approfondiremo dunque un tema molto importante, ovvero come difendersi dal recupero crediti.
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Cosa può fare legalmente un’agenzia di recupero crediti

Contrariamente a quello che alcuni potrebbero pensare, un’agenzia di recupero crediti opera all’interno dei confini della legge, e dunque tutto quello che fa rientra perfettamente nei limiti della legalità. Questo però non significa che non esistano delle precise limitazioni rispetto al suo operato.
Le agenzie o le società di recupero crediti agiscono per conto di un creditore (ad esempio una banca o una finanziaria) o come proprietarie del credito (in caso di cessione del credito). La loro attività, nota come recupero crediti stragiudiziale si svolge nei seguenti ambiti:
- Possono contattare il debitore sollecitando il pagamento tramite telefono, email, posta (anche raccomandata) o PEC, proponendo svariate modalità di rientro. Le comunicazioni devono essere pertinenti e proporzionate;
- Negoziare: possono proporre un piano di rientro o un saldo e stralcio (accordo per pagare una somma inferiore al debito totale, estinguendolo), specialmente se hanno acquistato il credito a basso costo;
- Inviare solleciti formali: hanno il potere di inviare una lettera di messa in mora o una diffida di pagamento;
- Avviare azioni legali (ma soltanto nei casi più gravi): se l’agenzia ha un mandato o, soprattutto, se ha acquistato il credito (cessione), può incaricare un legale per avviare la procedura giudiziale, come la richiesta di un decreto ingiuntivo o il pignoramento (quest’ultimo, però, richiede sempre l’autorizzazione di un giudice).
Comportamenti vietati e configurazione di reato
Al di fuori del classico sollecito, qualunque tipo di comportamento che possa ledere la dignità umana resta – per fortuna – formalmente vietato. Di seguito una serie degli scenari da attenzionare.
Molestie, minacce e violazione della privacy
Ê assolutamente proibito violare la privacy delle persone, per esempio contattando terzi per rivelare l’esistenza del debito da riscuotere. È inoltre vietato lasciare messaggi in segreteria o a terzi che rivelino il motivo della chiamata o il debito. L’agenzia non potrà nemmeno permettersi di lasciare eventuali cartelli come avvisi di mora in luoghi pubblici (come la porta di casa o la cassetta della posta).
Evidentemente, non possono nemmeno essere tollerati comportamenti molesti: non si accettano toni aggressivi, intimidatori, volgari, e nemmeno minacce di azioni legali immediate senza un titolo esecutivo valido, così come la promessa di sanzioni non previste (come il carcere, poiché il debito civile non è un reato).
In aggiunta, le chiamate per avvisare i debitori della necessità di riscossione non possono essere eccessive, ripetitive o effettuate in orari irragionevoli (per esempio in piena notte). Un eccesso di telefonate può configurare il reato di molestie (art. 660 c.p.) o persino, nei casi più gravi e reiterati, di stalking (art. 612-bis c.p.), se causano un grave e fondato stato di ansia o costringono a cambiare le abitudini di vita.
Come reagire in modo efficace
Non è possibile pensare di ignorare la propria posizione, che resta delicata. Ad ogni modo è fondamentale affrontarla in modo razionala e, soprattutto, documentato.
Tenere traccia delle comunicazioni
Il primo step per potersi difendere consiste nel recupero di tutte le comunicazioni ricevute: raccogliamo sempre le prove necessarie e conserviamo tutte le comunicazioni scritte (lettere, email, PEC, SMS).
Quando iniziamo a ricevere chiamate, annotiamo la data, l’ora, il nome dell’operatore (sempre che ci venga fornito), la società e il contenuto esatto di ogni telefonata. Se l’operatore non specifica subito l’oggetto della chiamata, chiediamo che lo faccia e, in caso di minacce o violazioni, avvertiamo che intendi registrare la conversazione (se la legge locale lo consente, altrimenti solo per uso personale a scopo difensivo). Se necessario contestiamo subito: se l’agente ha contatti con terzi (parenti, colleghi), documentiamo immediatamente l’accaduto, in quanto – come anticipato in precedenza -li si tratta di una grave violazione della privacy.
Lettera formale di contestazione
Nulla ci vieta di contestare formalmente la notifica se riteniamo che l’agenzia si sia comportata in modo non conforme a ciò che prevedono le norme in vigore. Se pensiamo che i nostri diritti siano stati violati possiamo inviare una lettera formale di contestazione o una diffida tramite PEC o Raccomandata A/R.
Nella comunicazione dovremmo indicare:
- Oggetto: indichiamo chiaramente l’oggetto del debito;
- Contenuto: richiediamo di cessare immediatamente i comportamenti illegittimi (es. telefonate multiple, contatti con terzi);
- Richiesta di prova: chiediamo la documentazione che attesti l’esistenza, l’esigibilità del credito e la legittimazione dell’agenzia a richiederlo (mandato o cessione del credito);
- Avvertimento: esplicitiamo che, in caso di mancata cessazione dei comportamenti vietati, sporgeremo denuncia/reclamo alle autorità competenti (Garante Privacy, AGCM, o Forze dell’Ordine).
A chi rivolgersi

Sarebbe impensabile affrontare questa situazione senza il supporto di una figura professionale adeguata. Ecco qui di seguito tutto quello che c’è da sapere a riguardo.
Avvocato, associazioni consumatori, autorità competenti
Un avvocato specializzato nel settore sarà in grado di verificare se la validità e l’importo del debito dovuto, inclusa l’eventuale prescrizione. Ma non solo. Questa figura ci aiuterà anche a gestire la negoziazione e a condurre trattative formali per un piano di rientro o un saldo e stralcio.
In alternativa potremmo affidarci a associazioni di categoria, che potranno offrire supporto, mediazione e assistenza legale per la tutela dei diritti, in particolare contropratiche commerciali scorrette e violazioni del Codice del Consumo.
Come abbiamo accennato qui sopra, di queste questioni così complesse possono ovviamente occuparsi anche le autorità competenti, come il Garante della Privacy o l’AGCM.