Trovarsi in una situazione di sovraindebitamento non è ovviamente piacevole e può portare alcuni soggetti a uno stato di preoccupazione – se non addirittura di disperazione – molto difficile da affrontare a livello psicologico. Per nostra fortuna, l’ordinamento italiano ci consente di azzerare la nostra condizione debitoria, attraverso la legge sul sovraindebitamento: vediamo dunque insieme qui di seguito nel dettaglio chi può accedere a questa opportunità e come.
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Cosa si intende per sovraindebitamento

Si parla di sovraindebitamento quando un soggetto si trova in uno stato di crisi o insolvenza, ovvero una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Questo squilibrio determina la definitiva incapacità di chi ha ingenti debiti di adempiere regolarmente agli obblighi presi in precedenza.
Questa procedura è destinata a tutti i soggetti (famiglie, professionisti, piccoli imprenditori) ai quali non sono applicabili le ordinarie procedure concorsuali previste per le grandi imprese.
Le principali procedure previste
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (il CCII, emesso con il Decreto Legge del 12 gennaio del 2019) prevede essenzialmente tre procedure per consentire al debitore sovraindebitato di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione (cioè la cancellazione dei debiti residui). Ecco quali sono.
Piano del consumatore
Con consumatore in questo caso ci si riferisce alla persona fisica che ha assunto obbligazioni (debiti) esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (si pensi ai classici casi del mutuo per la casa o ad altri prestiti di natura privata).
In questo caso, il consumatore propone al Tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti, la cui ammissibilità si basa su due pilastri:
- Meritevolezza: il Tribunale valuta la condotta del debitore e la sua mancanza di colpa grave o malafede nell’aver causato il sovraindebitamento;
- Fattibilità: la ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste dal piano.
L’omologazione di tale piano (anche chiamato PRDC) non richiede il voto dei creditori.
Concordato minore e liquidazione controllata
Esistono però anche altre due alternative che possono essere prese in considerazione in uno scenario simile, ovvero il concordato minore e la liquidazione controllata.
Il primo è destinato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore (è il caso dei professionisti, ma anche di ditte individuali sotto soglia, piccole società non fallibili). In questa procedura, il debitore propone un accordo ai creditori. Qui, l’approvazione del Concordato richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
In parallelo, come terza opzione, troviamo la liquidazione controllata: si tratta di una procedura alternativa e liquidatoria, accessibile sia al consumatore che agli altri debitori sovraindebitati. In questo caso, il patrimonio del debitore viene interamente liquidato (cioè venduto) da un Curatore per soddisfare le necessità dei creditori.
Requisiti per l’esdebitazione
Si potrà dunque sperare nell’esdebitazione, cioè l’estinzione di tutti i debiti, al termine delle sopracitate procedure. Affinché questo scenario si possa realizzare, è però necessario rispettare i seguenti requisiti:
- Nella propria “fedina” non devono essere presenti atti fraudolenti o di frode nei confronti dei creditori;
- Si deve poter dimostrare buona condotta (soprattutto nel PRDC);
- Non si può avere già beneficiato dell’esdebitazione nei precedenti cinque anni;
- Per la Liquidazione Controllata, è prevista anche l’esdebitazione del debitore incapiente per coloro che non hanno beni sufficienti, ma solo se ricorrono determinate condizioni.
Come si avvia la procedura
Per poter avviare la procedura è necessario depositare un’istanza presso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente per il luogo di residenza o sede del debitore. L’istanza deve essere corredata da un elenco dettagliato dei debiti, dei creditori, dei beni, delle dichiarazioni dei redditi e delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.
Ruolo dell’OCC
L’OCC sopracitato è l’ente centrale per l’avvio della procedura. Il suo ruolo è duplice:
- Da un lato nomina il Gestore della Crisi che analizza la situazione, redige una relazione particolareggiata sulla fattibilità del piano (o sulla liquidazione) e sulla meritevolezza del debitore. Successivamente, l’OCC e il Gestore vigilano sull’esecuzione corretta del piano approvato.
- Dall’altro, offre un supporto concreto al debitore nella raccolta e preparazione della documentazione.
Tempistiche indicative

Non è possibile fornire tempistiche precise per la gestione della pratica, che cambiano enormemente da caso a caso e da un Tribunale all’altro. Comunque sia, di norma, possiamo idealmente considerare:
- Una prima fase di analisi e stesura della relazione da parte del Gestore della Crisi e il deposito dell’istanza in Tribunale della durata media di 3- 6 mesi;
- Una fase giudiziale (in Tribunale): una volta depositato, l’omologazione del Piano o del Concordato può richiedere ulteriori 4-8 mesi;
- Una liquidazione controllata della durata di circa 3 anni, nella maggior parte dei casi. Per il resto, l’esecuzione del piano stesso (PRDC o Concordato) ha una durata variabile, stabilita nel piano di rientro approvato, spesso di pochi anni.