Prima o poi potrebbe capitare a tutti di premere troppo il piede sull’acceleratore e ritrovarsi nel giro di qualche giorno o settimana la notifica di una pesante multa per eccesso di velocità. Attenzione però perché non necessariamente siamo sempre costretti a pagare: c’è a proposito una sentenza molto chiara della nostra Corte di Cassazione che con l’ord. 10505/2024 ha precisato cosa accade nel caso in cui gli autovelox presenti al momento del superamento del limite previsto dal codice della strada fossero solo “approvati” e non “omologati”. In questo articolo ci occuperemo di fare maggior chiarezza nel merito della questione.
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Approvazione vs omologazione: la differenza che annulla la multa

Per comprendere perché una multa possa essere annullata, è necessario fare chiarezza su due concetti che sovente, erroneamente, vengono scambiati per sinonimi: l’approvazione e l’omologazione.
L’approvazione è un atto prettamente amministrativo. Si tratta di un provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizza l’uso di un determinato modello di apparecchio, verificando che risponda genericamente alle finalità del codice della strada. Praticamente, detto in altri termini, si tratta di una “licenza commerciale” per il dispositivo.
Diversa cosa è l’omologazione: qui stiamo parlando di una procedura molto più tecnica e rigorosa, che comporta una verifica di laboratorio volta ad accertare la precisione, la stabilità e l’affidabilità dello strumento nel rilevare la velocità. L’omologazione garantisce che l’autovelox funzioni correttamente in diverse condizioni ambientali e che il dato della velocità non sia falsato.
Tutte le apparecchiature sparse sulle nostre strade, per legge, devono essere “debitamente omologate”. La Cassazione ha chiarito che, senza questo passaggio tecnico, il verbale di contravvenzione non ha valore legale perché manca la prova dell’affidabilità dello strumento. Per quanto possa sembrare assurdo, moltissimi comuni italiani hanno continuato imperterriti a utilizzare dispositivi dotati della sola approvazione, esponendosi così a una pioggia di ricorsi. E se un cittadino si trova nella spiacevole situazione di ricevere una multa legata ad un dispositivo non omologato ha tutto il diritto di rivalersi nelle sedi opportune.
Come controllare il proprio verbale
Il primo step fondamentale se si riceve una multa simile è verificare tutti i dettagli del verbale: la prova della contestabilità della multa è scritta proprio tra le righe del documento.
La sezione a cui porre particolare attenzione in questi casi è quella relativa alle caratteristiche tecniche del dispositivo che è stato utilizzato per completare la rilevazione (spesso si tratta di modelli come Red&Speed, Velomatic o Celeritas). Occhi puntati soprattutto sulle parole utilizzate:
- Assenza del termine: molti verbali citano solo l’approvazione ministeriale. Se il termine “omologato” non compare affatto, o se viene citato lo stesso decreto sia per l’approvazione che per l’omologazione (mentre dovrebbero essere due procedimenti distinti), il vizio è palese;
- Dicitura a rischio: se invece leggete “Approvato con decreto dirigenziale n°…” ma mancano riferimenti ad un decreto di omologazione, la multa è quasi certamente impugnabile.
Se lo ritenete opportuno per una maggior tutela, nulla vi vieta di richiedere l’accesso agli atti presso il comando di Polizia Locale per visionare il certificato tecnico originale dell’apparecchio e verificare se si tratti di una reale omologazione tecnica o di una semplice autorizzazione amministrativa.
Prefetto o giudice di pace: quale scegliere
A questo punto, una volta accertato il vizio, vi troverete di fronte ad un bivio: potreste chiedere aiuto ad un prefetto, oppure a un giudice di pace, ma tutto dipende dal budget che siete disposti a spendere.
Più nel dettaglio, un ricorso ad un prefetto:
- È completamente gratuito;
- Deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica;
- Si garantisce una procedura più snella, si può inviare via PEC o raccomandata senza bisogno di avvocato;
- Se il Prefetto rigetta il ricorso, emette un’ordinanza di pagamento pari al doppio della sanzione originale. È una scelta consigliata solo se il vizio di forma è davvero macroscopico!
Il giudice di pace, in alternativa:
- Prevede il pagamento di un contributo unificato (attualmente 43€ per sanzioni fino a 1.100€);
- Deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica;
- Si tratta di un organo terzo e magistratuale, solitamente più preparato sui tecnicismi giuridici e sulla giurisprudenza della Cassazione rispetto a un ufficio amministrativo. In caso di sconfitta, raramente la sanzione viene raddoppiata.
Fac simile motivazioni per il ricorso

Nel redigere l’atto di opposizione, è fondamentale essere precisi e citare i riferimenti corretti. Ecco quale può essere un buon punto di partenza per il documento con cui inviare la propria richiesta all’autorità competente.
Al [Scelta: Ufficio del Giudice di Pace di / Prefetto di] [Indirizzo dell’ufficio competente per territorio]
Oggetto: Ricorso avverso il verbale di contestazione n. [Inserire numero verbale] notificato il [Inserire data notifica].
Il/La sottoscritto/a [Tuo Nome e Cognome], nato/a a [Città] il [Data di nascita], residente in [Indirizzo], C.F. [Codice Fiscale], propone formale opposizione avverso il verbale in oggetto per i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
1. Nullità del verbale per violazione dell’art. 142, comma 6, del Codice della Strada. Il Codice della Strada impone che le apparecchiature per il rilevamento della velocità siano “debitamente omologate”. Dalla lettura del verbale in oggetto, si evince che lo strumento utilizzato [Inserire modello, es. Red&Speed] risulta esclusivamente “approvato” con decreto ministeriale e non “omologato”.
2. Mancanza di omologazione tecnica e distinzione dall’approvazione amministrativa (Ord. Cassazione n. 10505/2024). La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 10505/2024, ha chiarito definitivamente che la procedura di approvazione ministeriale e quella di omologazione tecnica sono distinte e non sovrapponibili. Senza il certificato di omologazione, lo strumento non garantisce la precisione necessaria per rendere legittima la sanzione. Pertanto, in assenza di tale prova tecnica, il rilevamento della velocità deve considerarsi privo di valore legale.
3. Difetto di prova sulla corretta taratura e funzionalità del dispositivo. Si contesta inoltre la funzionalità dell’apparecchio, richiedendo all’Amministrazione resistente di produrre in giudizio l’originale del certificato di omologazione (non la semplice approvazione) riferito alla matricola del dispositivo utilizzato.
P.Q.M. (Per Questi Motivi)
Il/La sottoscritto/a chiede che codesta Autorità voglia:
- In via principale: annullare il verbale di contestazione sopra indicato e ogni atto conseguente (decurtazione punti);
- In via istruttoria: ordinare all’Amministrazione la produzione del certificato di omologazione tecnica del dispositivo.
Con riserva di produrre ulteriori documenti e deduzioni.
Luogo e data: [Città, Data]
Firma: __________________________