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Azione di surroga INPS: cosa comporta?

La zona giorno di un'abitazione.

Forse non tutti sanno che alcuni soggetti hanno la possibilità di richiedere una surroga del mutuo che hanno stipulato con la propria banca, trasferendo la richiesta di finanziamento direttamente all’INPS. Questa opzione, infatti, è riservata a tutti gli individui iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno. Si tratta, per semplificare, di tutti i dipendenti statali. Ma che cos’è, esattamente, questo tipo di surroga e che cosa comporta per il mutuatario che ne fa richiesta? Vediamolo insieme.

Azione di surroga INPS: di che cosa si tratta e cosa comporta

L'azione di surroga INPS è concessa alle persone iscritte alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: ecco come funziona.
L’interno di una casa arredata.

Trasferendo il mutuo stipulato con un istituto finanziario all’INPS sarà possibile modificare alcune condizioni decise inizialmente al momento della firma del contratto. Attraverso questa operazione, inoltre, non si rischierà di essere soggetti ad alcun onere aggiuntivo e non si perderanno i benefici fiscali, mantenendo così l’ipoteca iniziale. Con la surroga INPS, al di là dell’ente che andrà a prendere in gestione il mutuo, si potrà modificare per esempio anche il tasso di interesse applicato, il relativo spread e infine la durata del finanziamento. L’unico elemento che non sarà possibile modificare sarà l‘importo del mutuo.

La condizione sine qua non per poter effettuare questo tipo di operazione è essere dipendenti pubblici e pensionati appartenenti alla gestione ex INPDAP: la normativa di riferimento, tra l’altro, è stata aggiornata proprio di recente attraverso la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 2022, art. 21, comma 5. Attraverso queste disposizioni, dunque, è stata offerta la possibilità ai dipendenti statali di avere accesso a condizioni più vantaggiose per l’acquisto di un immobile o per effettuare lavori di ristrutturazione. Nel caso della costruzione di un immobile è fissato un massimale di 300.000 euro, mentre per quanto riguarda una ristrutturazione la cifra massima che è possibile chiedere ammonta a 150.000 euro (75.000 euro se i lavori riguardano un box).

La rinegoziazione del mutuo sarà preparata da parte degli operatori del Credito della Sede o dal Polo regionale di credito di competenza e sarà firmata dal Direttore della sede provinciale, della sede regionale credito o della sede direzione metropolitana relativa. Come anticipato, l’operazione di surroga non prevederà nessun onere aggiuntivo per il mutuatario, che non dovrà fare altro che sottoscriverla. Una volta rinegoziato, il nuovo tasso troverà applicazione al momento della sottoscrizione dell’Atto di negoziazione.

I criteri per poter chiedere la surroga del mutuo a INPS

Prima di poter trasmettere tale richiesta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, è necessario rispettare alcune condizioni. Ecco quali, punto per punto:

  • Possono presentare domanda di rinegoziazione tutti i titolari di mutuo con un ammortamento semestrale, trimestrale o mensile, il cui tasso di interesse sia diverso da quello approvato con la determinazione medesima. La rinegoziazione sarà concessaa anche nel caso di mutui in fase di ammortamento che siano già stati oggetto di rinegoziazione entro il 31 dicembre 2019.
  • Non possono presentare richiesta di rinegoziazione del mutuo i mutuatari che presentano morosità. Per chi invece è in regola con i pagamenti viene concessa la rinegoziazione del mutuo al tasso in vigore al momento della richiesta.
  • Non possono fare richiesta di rinegoziazione i mutuatari che hanno completato l’ammortamento e che presentano dunque un debito residuo pari a zero.
  • Non si potranno rinegoziare i mutui che non hanno un piano di ammortamento attivo (pensiamo ad esempio al periodo di sospensione per calamità naturale) o soggetti a procedure di contenzioso.

Come precisato dall’INPS, per l’applicazione del nuovo tasso rinegoziato è previsto, per il mutuatario con mutuo a tasso fisso, l’obbligo di comunicare l’utilizzo del bollettino PagoPA o in alternativa il mandato attivo SDD.

I tipi di surroga previsti

Dipendenti e pensionati pubblici e statali si potranno trovare sostanzialmente in un due situazioni: da un lato potrebbero richiedere la surroga del mutuo da una banca all’INPS, dall’altro potrebbero richiedere la rinegoziazione del mutuo dall’INPS ad un’altra banca.

Nel primo caso si potrà scegliere un tasso fisso o variabile in base all’indice Euribor, con una durata massima di 10, 15, 20, 25 o 30 anni (tranne per i soggetti sopra i 65 anni, per i quali la durata massima sarà di 15 anni). Nel secondo caso tutte le nuove condizioni (tasso e durata) andranno necessariamente contrattate con il nuovo istituto di credito.

Come effettuare la domanda di surroga e quali sono le tempistiche previste

I dipendenti statali attuali e pensionati possono fare richiesta all'INPS di un'azione di surroga del mutuo: ecco come funziona.
Un salotto con le persiane abbassate.

Ogni anno è possibile effettuare la domanda di surroga INPS del mutuo nelle seguenti finestre temporali:

  • dal 1° aprile al 30 aprile (con accettazione entro il 31 maggio)
  • dal 1° ottobre al 31 ottobre (con accettazione entro il 30 novembre)

La richiesta dovrà essere trasmessa online sul sito dell’INPS, attraverso il servizio dedicato al quale sarà necessario accedere attraverso la propria identità digitale/SPID.

Per quanto riguarda le tempistiche, il Regolamento adottato dall’INPS (ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990) prevede il perfezionamento della surroga entro 30 giorni dalla data della richiesta. Se queste tempistiche non dovessero essere rispettate, il cliente potrà richiedere un risarcimento alla propria banca: per ogni mese di ritardo, l’istituto di credito dovrà versare al mutuatario l’1% del suo credito residuo.

Ricordiamo, infine, che nel caso in cui il mutuo fosse co-intestato, il mutuatario che ha espresso la volontà di rinegoziare il mutuo sarà l’unico dei due co-titolari ad essere abilitato ad eseguire la domanda nell’Area Riservata sul sito INPS. Il co-titolare che dovesse sopraggiungere in un secondo momento non potrà presentare una nuova domanda, perlomeno fintanto la prima non sarà eventualmente rigettata dalla Sede/Polo INPS di competenza.

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