Per chi assume una colf o una badante, la tredicesima è una delle principali scadenze di fine anno. Rappresenta una mensilità aggiuntiva da corrispondere in proporzione ai mesi di servizio prestati nel corso dell’anno e si calcola in base alla retribuzione effettiva. Conoscere le regole del calcolo tredicesima colf è fondamentale per rispettare gli obblighi contrattuali previsti dal CCNL del lavoro domestico ed evitare errori nel pagamento.
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Tredicesima lavoro domestico: cosa dice il CCNL e quando si paga
Per chi assume una colf o una badante, la tredicesima è una delle principali scadenze di fine anno. Rappresenta una mensilità aggiuntiva da corrispondere in proporzione ai mesi di servizio prestati nel corso dell’anno e si calcola in base alla retribuzione effettiva. Conoscere le regole del calcolo tredicesima colf è fondamentale per rispettare gli obblighi contrattuali previsti dal CCNL lavoro domestico ed evitare errori nel pagamento.
Secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore domestico, la tredicesima mensilità spetta a tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore, indipendentemente dal tipo di contratto o dalla durata dell’impiego. L’importo corrisponde a una mensilità della retribuzione globale di fatto, comprensiva di eventuali indennità fisse, come quella di vitto e alloggio per le lavoratrici conviventi.
Il pagamento di questa gratifica natalizia deve avvenire entro il mese di dicembre di ogni anno, in genere prima delle festività natalizie. È consuetudine che i datori di lavoro domestico anticipino la tredicesima insieme alla busta paga di dicembre o la corrispondano in un’unica soluzione pochi giorni prima di Natale. Questa scadenza rientra tra gli adempimenti principali di fine anno, come confermato dalle indicazioni per il 2025, insieme all’anticipo del TFR e alla predisposizione dei cedolini paga. La tredicesima dovrà quindi essere versata entro Natale, in proporzione ai mesi effettivamente lavorati. In caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno, l’importo va calcolato sulla base dei ratei tredicesima colf maturati.

Guida al calcolo per badante convivente
Il calcolo tredicesima colf e badanti conviventi segue regole specifiche, che tengono conto della natura del rapporto di lavoro. La tredicesima si determina partendo dalla retribuzione globale mensile, cioè lo stipendio base più l’indennità sostitutiva per vitto e alloggio. Questo elemento, previsto dal contratto collettivo, deve essere sempre incluso perché fa parte integrante della retribuzione.

Come si calcola la retribuzione
La base di partenza per il calcolo tredicesima colf convivente è dunque la somma tra paga mensile e valore convenzionale di vitto e alloggio. Ad esempio, se una badante percepisce 1.200 euro di stipendio e l’indennità fissata dal CCNL è di 195 euro, la retribuzione globale mensile di riferimento per la tredicesima è di 1.395 euro. La tredicesima corrisponderà a questo importo se la lavoratrice ha prestato servizio per tutto l’anno solare.
Se il rapporto è iniziato o terminato nel corso dell’anno, o si vuole sapere quando pagare tredicesima badante convivente, occorre calcolare i ratei maturati. Per la maturazione di un rateo mensile completo è sufficiente che la lavoratrice abbia lavorato per almeno 15 giorni nel mese di riferimento.

Esempio pratico di calcolo
Supponiamo che la badante convivente abbia percepito una retribuzione globale mensile di 1.395 euro e abbia lavorato per sei mesi nel 2025. Per determinare l’importo della tredicesima, si procede nel seguente modo:
- Si calcola il rateo mensile: 1.395 € ÷ 12 mesi = 116,25 € (rateo mensile).
- Si moltiplica il rateo mensile per i mesi lavorati: 116,25 x 6 mesi = 697,50 euro di tredicesima.
Questo esempio calcolo tredicesima colf mostra come l’importo sia proporzionato ai mesi di servizio effettivo. In caso di contratto annuale, invece, il calcolo tredicesima colf corrisponderà all’intera mensilità globale.

Guida al calcolo per colf a ore
Il calcolo tredicesima colf per chi lavora ad ore segue un criterio analogo a quello dei conviventi, ma si basa sulla paga oraria e sul totale delle ore prestate nel corso dell’anno. Anche in questo caso, la maturazione avviene mensilmente e la tredicesima spetta in proporzione al servizio effettivamente svolto. Se ci si chiede “tredicesima colf a ore come si calcola”, la risposta risiede nel monte ore annuale.

La formula corretta: (Paga oraria x Ore lavorate nell’anno) / 12
Per ottenere la retribuzione annua complessiva, si deve moltiplicare la paga oraria concordata per il numero totale delle ore effettivamente lavorate nel corso dell’anno. Il risultato ottenuto va poi diviso per 12 per determinare il valore della tredicesima. Questa formula permette un calcolo tredicesima colf preciso, tenendo conto della natura variabile del lavoro ad ore.

Esempio pratico di calcolo
Consideriamo una colf con paga oraria di 8 euro che lavora 10 ore a settimana.
- Si calcola la retribuzione settimanale: 8 € x 10 ore = 80 euro settimanali.
- Si calcola la retribuzione annua: 80 € x 52 settimane = 4.160 euro (retribuzione annua lorda stimata).
- Si determina l’importo della tredicesima: 4.160 € ÷ 12 mesi = 346,66 euro. Questo è l’importo della tredicesima per un anno di lavoro completo, basato sul calcolo tredicesima colf.
Se la colf ha lavorato, ad esempio, solo per sei mesi (la metà dell’anno), l’importo della tredicesima sarà la metà: 346,66 € ÷ 2 = 173,33 euro. Questo calcolo evidenzia come l’importo dipenda esclusivamente dalle ore effettive svolte.

I ratei: come si calcolano in caso di assenze
Durante l’anno possono verificarsi periodi di assenza, ferie, malattia, maternità o aspettativa, che incidono sulla maturazione dei ratei La regola generale prevede che la tredicesima maturi solo nei mesi in cui la lavoratrice ha diritto alla retribuzione, anche se parziale. In sostanza, solo i periodi retribuiti contribuiscono al calcolo tredicesima colf.
Di seguito, un riepilogo di come i diversi tipi di assenza incidono sulla maturazione del rateo mensile:
| Tipo di Assenza | Matura il rateo? (Sì/No) |
| Maternità (obbligatoria) | Sì |
| Malattia (nei limiti di conservazione del posto previsti dal CCNL) | Sì |
| Ferie | Sì |
| Aspettativa non retribuita | No |
La tredicesima continua quindi a maturare durante ferie, periodi di malattia indennizzati e maternità obbligatoria, ma non matura durante i periodi di aspettativa non retribuita o di assenza ingiustificata. È quindi essenziale tenere aggiornata la situazione delle presenze e delle assenze per applicare un calcolo tredicesima colf corretto.

Domande Frequenti (FAQ)
I contributi INPS si pagano anche sulla tredicesima?
Sì, la tredicesima è considerata a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione e rientra nella base imponibile ai fini contributivi. Tuttavia, nel caso specifico del lavoro domestico, i contributi INPS colf e tredicesima vengono calcolati in modo forfettario sulla retribuzione complessiva oraria, e quindi risultano già inclusi nel versamento trimestrale. Non è necessario, né previsto, effettuare un versamento separato aggiuntivo per la tredicesima, ma è comunque obbligatorio indicare l’importo corrisposto nel cedolino paga di dicembre. Le scadenze contributive Inps sono trimestrali e seguono un calendario fisso per tutto il 2025.
La tredicesima spetta se la colf è in prova?
Assolutamente sì. Anche durante il periodo di prova la lavoratrice matura regolarmente la tredicesima mensilità. Se il contratto di lavoro viene interrotto prima della conferma, la colf ha comunque diritto a ricevere la quota proporzionale in base ai mesi (o frazioni di mese superiori a 15 giorni) di servizio effettivamente prestato. Il diritto alla tredicesima nasce, infatti, dalla prestazione lavorativa, non dalla stabilità del contratto a tempo indeterminato, ed è quindi un elemento che deve essere incluso nel calcolo tredicesima colf anche in caso di rapporti di breve durata.