Di norma, i dipendenti di un’azienda non vedono l’ora di poter staccare la spina e godersi un po’ di meritato relax in ferie, magari perché no in qualche località esotica lontano dallo stress dell’ufficio. Eppure, non è detto che tutti vogliano usufruire delle proprie ferie allo stesso modo, e può dunque capitare che a fine contratto o subito prima delle dimissioni queste ferie non siano state godute. Cosa bisogna sapere in questi casi? Proviamo a fare un po’ di chiarezza a riguardo!
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Il divieto di monetizzazione per le 4 settimane di legge

Il diritto alla salute costituzionale e le sanzioni
Il fondamento di ogni riflessione sul riposo del lavoratore risiede nell’Articolo 32 della Costituzione, che è sacro e tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Nel contesto lavorativo, questo si traduce nell’inderogabilità del diritto alle ferie (Art. 36 Cost.).
Il legislatore, con il D.Lgs. 66/2003, ha stabilito che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane: attenzione ai datori di lavoro, perché trasgredire questo precetto non è solo un inadempimento contrattuale, ma espone l’azienda a sanzioni amministrative pesanti. Se il datore di lavoro nega il godimento delle ferie nei termini di legge, le multe sono salatissime e possono tranquillamente variare da poche centinaia di euro fino a oltre 5.000 euro nei casi più gravi (se la violazione riguarda più di dieci lavoratori o si protrae per più anni).
Ma non finisce certo qui: il lavoratore che non ha potuto fruire delle ferie per colpa del datore può richiedere il risarcimento del danno biologico o esistenziale derivante dal mancato ristoro psico-fisico. In breve, meglio non tirare troppo la corda e attenersi alle regole vigenti, onde evitare brutte sorprese che potrebbero costare carissimo.
Quando scadono gli arretrati
Non è affatto raro che si faccia confusione tra la “perdita delle ferie” e la “scadenza per i contributi“. Per legge, le 4 settimane di ferie minime devono essere godute:
- Almeno due settimane entro l’anno di maturazione;
- Le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.
Se un lavoratore matura ferie nel 2024, il termine ultimo per goderne è il 30 giugno 2026. Superato questo termine (la cosiddetta “regola dei 18 mesi“), le ferie non “spariscono” – se così vogliamo dire – per il lavoratore (che mantiene il diritto a fruirne, salvo prescrizione), ma scatta un obbligo immediato per l’azienda nei confronti dell’INPS.
L’obbligo contributivo inps per l’azienda
Accade purtroppo con una certa frequenza che i datori di lavoro ignorino che il mancato godimento delle ferie entro i 18 mesi sia in grado di generare un costo immediato anche senza l’effettiva erogazione della retribuzione. Alla scadenza del diciottesimo mese, l’azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali sulle ferie arretrate e non godute, come se fossero state pagate in busta paga.
Questo meccanismo serve a disincentivare il cumulo eccessivo di arretrati. Quando il lavoratore effettivamente fruirà di quelle ferie in futuro, l’azienda non dovrà versare nuovamente i contributi, poiché sono già stati corrisposti anticipatamente “per scadenza dei termini“.
Differenza tra ferie e permessi
Per avere un’idea più chiara dei nostri diritti di lavoratori dipendenti è di importanza cruciale comprendere la distinzione esistente tra ferie e permessi in busta paga, che hanno nature giuridiche e finalità distinte. Ecco il dettaglio:
- Ex Festività: si tratta di ore di permesso che sostituiscono le festività soppresse dalla legge (es. San Giuseppe o il Corpus Domini). Seguono solitamente le medesime regole dei ROL;
- Le Ferie: hanno una funzione di recupero psico-fisico. Sono un diritto costituzionale a tutti gli effetti e, per le prime 4 settimane, non possono essere sostituite da un’indennità in denaro, se non alla fine del rapporto;
- I ROL (Riduzione Orario di Lavoro): sono istituti introdotti dai Contratti Collettivi (CCNL). Servono sostanzialmente a gestire esigenze personali (per esempio: un genitore che si deve assentare per un figlio malato) o flessibilità organizzativa. A differenza delle ferie, non sono tutelati dalla Costituzione ma dalla contrattazione collettiva.
Quando i permessi vengono liquidati in busta paga
Mentre le ferie sono intoccabili, come abbiamo già anticipato, e dunque devono essere godute, i permessi (ROL ed Ex Festività) hanno una scadenza molto più rigida per la monetizzazione. Se non vengono utilizzati entro l’anno di maturazione (o entro il diverso termine stabilito dal CCNL, spesso giugno dell’anno successivo), i permessi scadono e devono essere liquidati. In questo caso, il datore di lavoro paga al dipendente l’indennità sostitutiva direttamente nel cedolino paga, soggetta a normale tassazione e contribuzione. Questa è la principale differenza operativa con le ferie, che invece continuano ad accumularsi come “giorni” e non possono essere trasformate in denaro durante la vita del contratto.
Cessazione del rapporto: l’unica eccezione
Un caso particolare che vale la pena analizzare è quello in cui il lavoratore decide di porre fine al proprio contratto di lavoro. Il divieto di monetizzazione delle ferie decade esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, poco importa la causa specifica (dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa, scadenza contratto a termine). In questo momento, il datore di lavoro ha l’obbligo di fare il “conguaglio“: tutte le ore di ferie e tutti i permessi residui presenti nel contatore devono essere trasformati in denaro e pagati al lavoratore. Questo avviene perché, venendo meno il contratto, diventa impossibile il godimento effettivo del riposo, e il diritto si trasforma in un credito pecuniario (spesso molto ingente!).
Il pagamento dell’indennità sostitutiva ferie nel tfr

Arriviamo a questo punto ad un aspetto particolarmente spinoso e sovente oggetto di controversie, cioè il calcolo Trattamento di Fine Rapporto (anche chiamato TFR). L’indennità sostitutiva delle ferie non godute, pagata alla fine del rapporto, deve essere computata nella base di calcolo del TFR? La giurisprudenza prevalente e l’orientamento dell’INPS confermano che, avendo l’indennità natura retributiva (poiché è il corrispettivo di un’attività lavorativa prestata in giorni che dovevano essere di riposo), essa concorre alla formazione della quota annua di TFR, a meno che il CCNL di riferimento non disponga diversamente.