Quando ci sposiamo ci promettiamo amore eterno, “finché morte non ci separi“, come recita la celebre formula. Ma mentre l’amore cura la parte emotiva, chi si occupa di proteggere la ‘cattiva sorte’ dal punto di vista economico?
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Molte coppie scelgono di costituire un fondo patrimoniale non per sfiducia nel futuro, ma per un atto di estrema responsabilità: mettere al sicuro i beni della famiglia da eventuali debiti, rischi professionali o imprevisti che potrebbero minacciare la serenità costruita in due. In questo articolo vedremo cos’è esattamente questo ‘scudo’ giuridico e se è davvero la soluzione adatta per la vostra coppia.”
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Che cos’è un fondo patrimoniale e cosa può contenere

Nel caso in cui non vi sentiste a vostro agio rispetto alla protezione dei vostri risparmi di coppia da eventi futuri (come, ad esempio, le richieste dei creditori) potreste pensare di fare affidamento a questa soluzione.
Si tratta di una delle possibilità che i coniugi hanno la possibilità di selezionare prima di sposarsi, oltre all’eventuale separazione dei beni o alla comunione legale: con questo fondo, entrambi si accordano per destinare specifici beni per il mantenimento futuro del nucleo famigliare.
In questo modo, il vincolo separa tali beni dal restante patrimonio personale dei coniugi.
Beni conferibili (immobili, titoli, altri asset)
Quando ci riferiamo ai beni di cui sopra non parliamo solo ed esclusivamente degli immobili (come la classica prima casa di proprietà) ma di molto altro. Questi fondi possono infatti tranquillamente includere anche;
- Titoli di credito: come quote azionarie o fondi di investimento, purché siano specificamente indicati e il vincolo sia annotato presso il soggetto che gestisce il deposito (generalmente la banca);
- Beni mobili registrati: ad esempio, veicoli di lusso o imbarcazioni che, essendo iscritti in pubblici registri, garantiscono la conoscibilità del vincolo da parte dei terzi.
Vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia
Quando ci si riferisce al vincolo di destinazione si parla del fatto che i beni selezionati saranno “salvaguardati” con un obiettivo molto specifico, cioè sostenere la famiglia nel momento in cui i suoi componenti dovessero trovarsi ad affrontare importanti spese impreviste.
Quanto protegge davvero dai creditori
Chi ha scelto questa soluzione spesso lo fa per un altro motivo preciso: tra i suoi vantaggi c’è l’impignorabilità, cioè il fatto che i beni inclusi nel fondo non potranno essere oggetto di pignoramento.
Va comunque ricordato che tale protezione non è assoluta e presenta delle importanti limitazioni.
Debiti “per i bisogni della famiglia” e aggressione dei beni
La norma chiave (è l‘art. 170 del nostro Codice Civile.) stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti perscopi estranei ai bisogni della famiglia. Ecco i due punti cruciali da tenere bene a mente:
- I debiti per i bisogni della famiglia (o quelli conosciuti come tali dal creditore) non sono protetti. Tali debiti possono aggredire il fondo. Sono considerati bisogni della famiglia tutte le spese volte al suo mantenimento e sviluppo (ne sono validi esempi il mutuo per la casa, spese mediche, istruzione dei figli);
- Solo i debiti contratti per scopi estranei alla famiglia, e di cui il creditore era a conoscenza, sono bloccati. Questo significa che se un coniuge contrae un debito per la propria attività professionale (estraneo ai bisogni familiari) e la banca o il fornitore ne è a conoscenza, non potrà aggredire i beni del fondo.
Giurisprudenza recente e revocatoria
Fino a questo punto, le sentenze dei tribunali hanno avuto l’abitudine di interpretare il concetto di “bisogni della famiglia” in senso molto ampio, riducendo di fatto la portata protettiva del Fondo Patrimoniale, soprattutto per i debiti d’impresa.
Vale poi la pena citare anche l’art. 2901 del Codice Civile, che chiarisce come un Fondo Patrimoniale possa essere attaccato dai creditori attraverso l’Azione Revocatoria Ordinaria. Se il fondo viene costituito quando i coniugi hanno già dei debiti, i creditori hanno cinque anni di tempo per richiedere al giudice di dichiarare l’atto inefficace nei loro confronti, permettendo loro di aggredire i beni come se il fondo non fosse mai esistito. L’atto può essere revocato se si dimostra che è stato fatto in frode alle ragioni del creditore.
Come si costituisce e quanto costa
Vediamo a questo punto tutti i passaggi da seguire per costituire un fondo del genere (e tutti i costi ad esso associati)
Atto notarile e iscrizione nei registri
Il Fondo può essere costituito da uno, entrambi i coniugi o da un terzo, ma solo in seguito o contestualmente al matrimonio. Per la sua validità e opponibilità a terzi sono necessari i seguenti documenti:
- Atto pubblico: la costituzione avviene esclusivamente tramite atto notarile;
- Annotazione a margine dell’atto di matrimonio: l’atto deve essere annotato nei Registri dello Stato Civile, rendendo il vincolo pubblico e quindi opponibile ai creditori (vale a dire conoscibile da tutti);
- Trascrizione: per i beni immobili e i beni mobili registrati, è necessaria la trascrizione nei rispettivi registri (come la Conservatoria dei Registri Immobiliari, Pubblico Registro Automobilistico).
Costi indicativi e adempimenti
Rispetto alla spesa che si può prevedere non possiamo fare altro che sviluppare una stima approssimativa, perché tutti i costi variano in modo considerevole in base al notaio scelto. Ecco i dettagli:
- L’onorario notarile: varia in base al tariffario del professionista e al valore degli immobili;
- Imposta di registro: l’atto è soggetto a imposta di registro fissa di 200€ (a meno che non venga contestato dai creditori, nel qual caso potrebbe essere applicata l’imposta proporzionale);
- Imposte Ipotecarie e Catastali: generalmente fisse, pari a 50€ ciascuna.
Non dimentichiamoci poi di tutti i costi collaterali, cioè quelli di gestione, che sussistono in quanto la vendita o l’ipoteca dei beni del fondo (se ci sono figli minori) necessita di autorizzazione giudiziale.
Alternative più flessibili
Risulta dunque evidente che, per quanto si tratti di una soluzione interessante, il Fondo Patrimoniale è caratterizzato – giocoforza – da alcune rigidità di base. Vediamo quali altri opzioni esistono in questa sessa ottica,
Polizze vita e strumenti assicurativi
In molti/e puntano per esempio sulle polizze vita, che vantano come vantaggio principale l’esclusione dall’asse ereditario e l’impignorabilità delle somme assicurate (secondo l’art. 1923 c.c.). Il vantaggio è il fatto che le somme liquidate ai beneficiari in caso di decesso del contraente non possono essere aggredite dai creditori del defunto (con poche eccezioni). Sono, in definitiva, un ottimo strumento per garantire liquidità immediata al coniuge superstite, ma non sono comunque l’unico.
Trust e altre soluzioni di pianificazione patrimoniale

Il trust è un istituto (di origine anglosassone, ma che è comunque riconosciuto anche nel nostro Paese) tramite il quale un soggetto (chiamato in questo caso disponente) trasferisce dei beni a un altro soggetto (il trustee) che li gestisce per un fine specifico e a beneficio di uno o più beneficiari (in questo caso, la famiglia).
Il Trust può essere conveniente perché genera una segregazione patrimoniale più netta rispetto al Fondo Patrimoniale. I beni conferiti non appartengono più al disponente né al trustee, ma costituiscono un patrimonio separato destinato unicamente allo scopo del Trust, e offrono di conseguenza una protezione molto forte dai creditori personali. Attenzione però: si tratta pur sempre di uno strumento piuttosto complesso e costoso da gestire.