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Differenza tra quota associativa e contributo associativo: cosa sapere

Dollari sparsi

Ogni associazione o organizzazione a scopo di lucro richiede ai suoi membri di corrispondere una quota associativa o un contributo associativo. Si tratta di due cose distinte, che non andrebbero confuse.

Chiunque decida di fondare un’associazione (per esempio sportiva o culturale) deve chiarire fin da subito in che modo reclutare i propri membri, le persone che contribuiranno con le loro donazioni a far andare avanti le loro realtà. In questo articolo approfondiremo proprio questo aspetto, evidenziando le varie modalità con cui i membri supportano economicamente un’associazione.

Cos’è il contributo associativo

Sterline in moneta e in banconote
Qualunque associazione che si rispetti deve prevedere nel suo statuto anche una quota di iscrizione

Qualunque associazione, per definirsi tale, presenta uno statuto, dove all’interno sono spiegati, nel dettaglio, i diritti e i doveri dei soci, tra cui spicca anche il versamento della quota associativa annuale, stabilita solitamente dal consiglio direttivo. Ogni anno, quest’organo si riunisce per decidere l’importo che i soci devono versare per partecipare alle attività e avere diritto di voto, se maggiorenni.

Si ricordi che tale contributo non è fiscalmente rilevante, quindi non è soggetto a tassazione, a meno che non si commettano errori grossolani.

Vediamo le caratteristiche principali del contributo associativo.

  1. Volontarietà: questo tipo di contributo economico non è obbligatorio;
  2. Finalità specifiche: può essere destinato a finanziare un evento, un progetto sociale o l‘acquisto di attrezzature;
  3. Importo variabile: non esiste un importo fisso; ogni persona può decidere quanto donare in base alle proprie disponibilità economiche;
  4. Apertura a terzi: anche persone o enti esterni all’associazione possono effettuare contributi associativi.

Cos’è la quota associativa

La quota è un quantitativo di denaro che i soci devono versare per poter aderire e mantenere la loro appartenenza all’associazione. È stabilita dallo statuto o dal regolamento interno dell’associazione e rappresenta un obbligo per tutti i membri.

Ecco, in breve, un riassunto delle sue principali caratteristiche.

  1. Obbligatorietà: il pagamento della quota è una condizione sempre necessaria per ottenere e mantenere lo status di socio;
  2. Periodicità: i membri potrebbero dover versare la loro quota con scadenza annuale, semestrale o mensile, a seconda di quanto stabilito dall’associazione;
  3. Importo fisso: generalmente, l’importo è uguale per tutti i soci. Può però presentarsi lo scenario in cui alcune associazioni prevedono tariffe agevolate per determinate categorie di persone, come studenti o pensionati;
  4. Diritti e doveri: il versamento della quota conferisce al socio il diritto di partecipare alle assemblee, votare e candidarsi per cariche sociali.

Le differenze

Risulta quindi evidente una prima, grossa differenza: mentre la quota associativa è sempre obbligatoria, il contributo sarà, al contrario, volontario. Questi gli altri principali elementi che le differenziano.

  1. Finalità: la quota serve a coprire le spese ordinarie dell’associazione, mentre il contributo supporta attività specifiche o straordinarie (per esempio, un evento organizzato una tantum).
  2. Importo: la quota è predeterminata e uguale per tutti i soci, mentre il contributo è libero e può dunque variare;
  3. Destinatari: il contributo può essere versato anche da soggetti esterni, mentre la quota associativa riguarda esclusivamente i soci.

Perché è importante capire questa differenza

Comprendere la differenza tra questi due concetti è cruciale per diversi motivi.

Prima di tutto, garantisce all’organizzazione la corretta gestione delle proprie risorse economiche. Inoltre, evita eventuali problemi (se non addirittura tensioni tra i soci). Ecco quali sono le altre motivazioni.

  • Garantisce la corretta gestione economica dell’associazione;
  • Assicura la trasparenza nella raccolta fondi;
  • Consente ai soci di partecipare consapevolmente alla vita associativa.

Ricordiamo anche che una corretta gestione delle quote e dei contributi associativi è essenziale per garantire la trasparenza e la conformità alle normative fiscali. Ecco alcune linee guida pratiche:

  • Conformità fiscale: verificare le normative fiscali vigenti per beneficiare di eventuali agevolazioni o evitare sanzioni;
  • Chiarezza nello statuto: definire chiaramente l’importo, la periodicità e le modalità di pagamento delle quote associative;
  • Registrazione contabile separata: tenere distinti i fondi derivanti dalle quote associative da quelli dei contributi volontari;
  • Comunicazione trasparente: informare i soci sulle finalità dei contributi raccolti e sull’utilizzo dei fondi.

Leggi anche: Generatività sociale: come promuovere il cambiamento positivo nella tua comunità

Il modello Eas

Banconote da 5 e da 20 dollari
Contrariamente alla quota, il contributo associativo non è obbligatorio

Come già anticipato, le quote e i contributi che le associazioni private ricevono, così come alcuni pagamenti per attività specifiche, non sono soggetti a tasse, a patto che queste associazioni rispettino certi requisiti fiscali. Per beneficiare di questo vantaggio, le associazioni devono inviare informazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate tramite un modulo chiamato “modello Eas”. Sul sito dell’AdE è possibile trovare, a proposito, una lista degli enti esonerati da questa comunicazione, tra cui:

  • Enti con regimi fiscali speciali, come i fondi pensione;
  • Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non svolgono attività commerciali.
  • Pro-loco che hanno optato per un regime fiscale agevolato e hanno guadagnato meno di 250.000 euro l’anno precedente;
  • Organizzazioni di volontariato che fanno solo attività commerciali marginali (come vendere oggetti donati o somministrare cibo durante eventi di beneficenza);
  • Patronati che non svolgono attività sindacali dirette;
  • Onlus riconosciute dalla legge.

Chi invece ha la possibilità di accedere ad una procedura semplificata di presentazione del modello sono altri enti come alcune associazioni sportive, di promozione sociale e religiose.

Il modello deve essere inviato online entro 60 giorni dalla creazione dell’associazione o entro il 31 marzo dell’anno successivo in caso di modifiche nei dati. Se l’associazione perde i requisiti per l’agevolazione fiscale, dovrà inviare nuovamente il modello entro 60 giorni.

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