Il libretto postale cointestato con un defunto rappresenta una delle fattispecie più comuni e, al contempo, burocraticamente insidiose nel panorama del risparmio postale italiano. Molto spesso questi strumenti sono scelti da coniugi o familiari per la gestione delle spese domestiche o come “salvadanaio” per i figli, grazie alla semplicità di gestione. Tuttavia, al momento del decesso di uno dei titolari, si innescano una serie di obblighi fiscali e civili che impattano direttamente sulla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ottenimento dell’ISEE e sulla corretta redazione della dichiarazione di successione.
Approfondimenti
La complessità nasce dalla sovrapposizione di due ambiti: quello fiscale, che richiede la fotografia dei patrimoni passati (regola dei due anni precedenti), e quello successorio, che riguarda la disponibilità immediata delle somme e il loro passaggio agli eredi. Gestire un libretto postale cointestato con un defunto richiede quindi precisione nel reperimento dei dati e una conoscenza aggiornata delle procedure interne di Poste Italiane, specialmente alla luce delle recenti sentenze che hanno semplificato l’accesso alle somme per i cointestatari superstiti. In questa guida vedremo come muoversi tra calcoli di giacenza media e adempimenti burocratici.
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Se il decesso è avvenuto nel 2025, per l’ISEE 2026 (redditi 2024) il defunto va ancora incluso? E come si calcola la giacenza di un libretto bloccato?
Una delle domande più frequenti poste ai CAF e ai professionisti riguarda la gestione del nucleo familiare a seguito di un lutto recente. Se il decesso di un cointestatario è avvenuto nel corso del 2025, sorge il dubbio se tale soggetto debba essere inserito nell’ISEE richiesto nel 2026. La risposta è legata alla natura “storica” dell’indicatore: l’ISEE 2026 analizza infatti i redditi e i patrimoni mobiliari e immobiliari riferiti all’anno solare 2024.
Pertanto, poiché nel 2024 il soggetto era in vita e titolare (o co-titolare) di rapporti finanziari, i suoi dati devono essere obbligatoriamente dichiarati. Anche nel caso di un libretto postale in successione bloccato isee, la quota parte del saldo e della giacenza media spettante al defunto deve essere inserita nella DSU. Molti utenti pensano erroneamente che, essendo il libretto congelato dalle Poste dopo la morte, il valore patrimoniale diventi “nullo” o non più dichiarabile. Al contrario, la “fotografia” richiesta dall’INPS deve essere fedele al periodo di riferimento (il 2024), ignorando le vicende successorie avvenute nell’anno successivo.
Inoltre, va chiarito che il blocco operativo del libretto (ovvero l’impossibilità di prelevare) non sospende la maturazione degli interessi né cancella il valore del credito vantato verso Poste Italiane. Ai fini del calcolo, il valore da inserire sarà quello comunicato dall’ente tramite i canali ufficiali, indipendentemente dalla disponibilità materiale delle somme in quel momento.

La regola temporale: ISEE 2026 e decessi
La normativa vigente stabilisce una distinzione netta tra la composizione del nucleo familiare attuale e il patrimonio storico. Per l’ISEE 2026, si considerano i membri del nucleo al momento della presentazione della DSU, ma i loro patrimoni mobiliari sono quelli posseduti al 31 dicembre 2024.
Se un cointestatario era in vita alla data del 31/12/2024, il rapporto finanziario pesa nel calcolo ISEE in base alla sua quota di possesso legale. Nel caso di un libretto postale cointestato con un defunto in cui la cointestazione è tra due persone (ad esempio coniugi), il saldo al 31/12/2024 e la giacenza media dell’intero anno 2024 dovranno essere ripartiti al 50%.
Se, invece, il defunto era l’unico titolare, il rapporto peserà al 100% nel patrimonio del nucleo familiare di cui faceva parte nel 2024, anche se oggi quel nucleo è cambiato. È fondamentale non omettere questi dati, poiché l’Agenzia delle Entrate e l’INPS incrociano i flussi informativi delle banche e di Poste Italiane. Un’omissione potrebbe portare alla ricezione di un’attestazione ISEE con “omissioni o difformità”, bloccando l’accesso a bonus, sussidi o agevolazioni sulle tasse universitarie e scolastiche.

Calcolo Giacenza Media su Libretto Cointestato
Il calcolo della giacenza media è un’operazione matematica che determina il valore medio dei risparmi presenti sul libretto durante l’anno. Per un libretto postale cointestato con un defunto, questa cifra è essenziale per definire sia l’impatto fiscale nell’ISEE sia l’attivo ereditario nella dichiarazione di successione. La giacenza media si calcola sommando i “numeri creditori” (il saldo giornaliero moltiplicato per i giorni di permanenza di quel saldo) e dividendo il risultato per 365.
Scenario: Libretto intestato a Madre (vivente) e Padre (deceduto nel 2025)
Prendiamo un caso studio tipico: un libretto postale cointestato tra Madre e Padre, con quest’ultimo deceduto nel gennaio 2025. Per l’ISEE 2026, la Madre dovrà presentare i dati relativi al 2024.
- Si recupera il calcolo giacenza media defunto anno precedente (2024) riferito all’intero libretto.
- Supponendo una giacenza media totale di 30.000 euro, la quota da attribuire al Padre (defunto nel 2025 ma vivo nel 2024) è di 15.000 euro.
- La quota della Madre (vivente) sarà parimenti di 15.000 euro.
In questo scenario, anche se il libretto dovesse risultare momentaneamente indisponibile a causa delle procedure burocratiche di Poste, i valori restano quelli certificati per l’annualità 2024.
La formula per scorporare la quota caduta in successione
La formula per determinare la quota caduta in successione è basata sulla presunzione di parità delle quote. In assenza di diverse disposizioni scritte nell’atto di apertura del libretto, le somme si considerano spettanti ai cointestatari in parti uguali.
- Formula: (Saldo alla data del decesso) / (Numero dei cointestatari). Tuttavia, bisogna fare attenzione: ai fini della successione conta il saldo alla data esatta della morte, mentre ai fini ISEE conta la giacenza media e il saldo al 31 dicembre del secondo anno precedente. Questa sfasatura temporale è la causa principale di errore per i contribuenti non assistiti da un esperto.

Lo stop al blocco del libretto: la novità della “Pari Facoltà di Rimborso”
Un punto cruciale, spesso ignorato, riguarda la clausola di Pari Facoltà di Rimborso (PFR). Se il libretto postale cointestato con un defunto presenta questa clausola, il cointestatario superstite ha, per legge, il diritto di disporre della sua quota e, secondo recenti orientamenti della Cassazione recepiti anche da Poste Italiane, dell’intera somma, fatta salva la responsabilità verso gli altri eredi.
Fino a poco tempo fa, Poste bloccava sistematicamente il libretto in attesa della denuncia di successione. Oggi, grazie a un’evoluzione normativa e procedurale, il cointestatario superstite può richiedere lo sblocco delle somme per la propria quota senza dover attendere l’intera pratica di successione, semplificando notevolmente la gestione della liquidità familiare in un momento delicato. Questo non cambia il calcolo ISEE, ma muta radicalmente la disponibilità economica del superstite.

Come richiedere la “Dichiarazione di Credito” alle Poste
Per poter inserire i dati corretti nella DSU o nella successione, non basta un estratto conto generico. Occorre richiedere ufficialmente la Dichiarazione di Credito (o sussistenza dei crediti) presso l’ufficio postale dove è stato aperto il rapporto.
Il documento fondamentale che sostituisce l’estratto conto normale
Questo documento è l’unico che certifica ufficialmente davanti allo Stato e all’INPS quali fossero i saldi e le giacenze alla data del decesso e al 31 dicembre degli anni precedenti. Poste Italiane ha l’obbligo di rilasciarlo agli eredi legittimi o testamentari. Nella domanda di rilascio, è bene specificare che il documento serve sia per fini successori che per il calcolo ISEE, così da ottenere tutti i parametri necessari in un’unica soluzione.
Costi, tempi e documenti necessari
Il rilascio della dichiarazione di credito non è immediato e comporta dei costi di commissione definiti dal tariffario vigente di Poste Italiane (generalmente variabili in base alla complessità della ricerca storica). I tempi di attesa medi variano dai 15 ai 30 giorni lavorativi. Per procedere, è necessario presentare i seguenti documenti poste successione:
- Certificato di morte del cointestatario.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o atto di notorietà) che identifichi gli eredi.
- Documento di identità e codice fiscale del richiedente (erede o cointestatario).
- Modulo di richiesta compilato presso lo sportello.
Una volta ottenuta la documentazione, il calcolo della quota per il libretto postale cointestato con un defunto sarà certificato e al riparo da contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ricordate sempre che, in caso di ISEE precompilato, i dati potrebbero già essere presenti, ma è dovere del contribuente verificarne l’esattezza confrontandoli con la dichiarazione di credito ufficiale rilasciata dalle Poste.