
Con l’arrivo del modello 730 2025, molti contribuenti si chiedono se sia ancora possibile portare in detrazione le spese mediche pagate in contanti. La normativa fiscale italiana, infatti, è intervenuta più volte sul tema, imponendo sempre più spesso l’obbligo di tracciabilità per accedere ai benefici fiscali. Ma ci sono delle eccezioni? E quali sono i documenti da conservare per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate?
Approfondimenti
In questo articolo aggiorniamo le regole, analizziamo i casi particolari e chiariremo se e quando una detrazione sanitaria 730 2025 può essere riconosciuta anche in presenza di un pagamento effettuato in contanti.
Indice del contenuto
Le regole per la detrazione delle spese mediche
Le spese sanitarie rappresentano una delle voci più comuni portate in detrazione dai contribuenti italiani. L’articolo 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede la possibilità di detrarre il 19% delle spese mediche sostenute nel corso dell’anno fiscale, a condizione che siano documentate correttamente e rientrino tra quelle previste dalla normativa.
Ma l’aspetto più delicato, oggi, riguarda il metodo di pagamento. Dal 1° gennaio 2020 è in vigore la regola della tracciabilità obbligatoria per moltissime tipologie di spese, incluse quelle sanitarie, al fine di garantire maggiore trasparenza e combattere l’evasione.

Quando vale la regola della tracciabilità
Per poter portare in detrazione le spese mediche pagate in contanti, è fondamentale verificare la tipologia di spesa e il contesto in cui è stata sostenuta. In linea generale, la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e seguenti) ha stabilito che:
“le spese sanitarie possono essere portate in detrazione solo se pagate con strumenti tracciabili, come carte di credito, bancomat, bonifici o altre modalità che lascino traccia del pagamento”.
Questa norma si applica a tutte le prestazioni erogate da strutture o professionisti privati, siano essi medici specialisti, dentisti, fisioterapisti o psicologi. In assenza di un pagamento tracciabile, la detrazione decade, anche se la prestazione rientra tra quelle ammesse.

Fanno eccezione le emergenze? Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Un’importante eccezione è rappresentata dalle prestazioni effettuate presso strutture pubbliche o private accreditate con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale). In questi casi, è ancora possibile detrarre la spesa anche se pagata in contanti, a condizione che il pagamento risulti effettuato direttamente alla struttura sanitaria. Vale anche per le spese veterinarie se l’animale è regolarmente registrato.
L’Agenzia delle Entrate, nelle sue circolari, ha chiarito che rientrano tra le eccezioni anche i farmaci acquistati in farmacia e i dispositivi medici, purché risulti lo scontrino parlante con il codice fiscale del contribuente. Anche in questo caso, la tracciabilità non è obbligatoria, e si può parlare quindi di una detrazione con scontrino, anche se il pagamento è stato effettuato in contanti.

Casi pratici e documenti necessari
Vediamo ora nel dettaglio quali sono i documenti da conservare e cosa succede in caso di pagamento non tracciabile.
Ricevute, bonifici, POS: cosa serve per la detrazione
Per poter detrarre correttamente una spesa medica, è necessario conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal professionista sanitario, insieme alla prova del pagamento tracciabile. Le forme più comuni di pagamento ammesse sono:
- Bancomat o carta di credito (scontrino del POS o estratto conto)
- Bonifico bancario
- App di pagamento digitale
In assenza di uno di questi documenti, se la spesa è stata effettuata presso un medico privato e pagata in contanti, non potrà essere portata in detrazione.

Differenze tra spese ambulatoriali e farmaci
È importante distinguere tra:
- Spese per visite e prestazioni ambulatoriali: obbligo di tracciabilità se il medico è privato.
- Acquisto di farmaci o dispositivi medici: detrazione ammessa anche in contanti, purché dallo scontrino risulti il codice fiscale del contribuente e la dicitura “medicinale” o “dispositivo medico”.
Anche gli acquisti effettuati all’estero rientrano nella detrazione sanitaria, se accompagnati da documentazione idonea tradotta e se la spesa è effettuata con metodo tracciabile.

Tipo spesa | Pagamento ammesso | Detraibile? | Documenti richiesti |
Visita specialistica privata | Solo tracciabile | Sì | Fattura + scontrino POS o bonifico |
Farmaci in farmacia | Anche contanti | Sì | Scontrino parlante con codice fiscale |
Visita in struttura pubblica | Anche contanti | Sì | Ricevuta del ticket o fattura |
Fisioterapia privata | Solo tracciabile | Sì | Fattura + prova pagamento elettronico |
Acquisto dispositivi medici | Anche contanti | Sì | Scontrino parlante o documentazione equivalente |
Visita all’estero | Solo tracciabile | Sì | Fattura tradotta + estratto conto o ricevuta tracciabile |
FAQ
E se il medico non ha il POS?

La normativa italiana obbliga i professionisti sanitari ad accettare pagamenti elettronici e non lasciare le spese mediche pagate in contanti. Tuttavia, in caso di mancanza del POS o di rifiuto, il contribuente non potrà detrarre la spesa se ha pagato in contanti. È consigliabile, in questi casi, chiedere una modalità alternativa di pagamento tracciabile, come un bonifico.
Posso integrare una spesa in contanti con dichiarazione sostitutiva?

No, la dichiarazione sostitutiva non è sufficiente. Anche se il contribuente attesta di aver pagato una visita medica, la detrazione fiscale non è ammessa se non esiste un sistema di pagamento tracciabile riconosciuto. Il fisco e le spese sanitarie richiedono sempre una prova oggettiva del pagamento elettronico, salvo i casi in cui è esplicitamente ammesso il contante, come per i farmaci.