
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del Codice Civile rappresenta uno strumento giuridico innovativo per proteggere il patrimonio da rischi imprevedibili, come ad esempio creditori futuri o procedure esecutive, garantendo che specifici beni siano utilizzati solo per scopi meritevoli di tutela. Introdotto nel 2006 con la legge n. 296/2006, questo istituto permette di segregare beni immobili o mobili registrati, rendendoli opponibili ai terzi tramite trascrizione. Ma come funziona esattamente? E in quali casi è preferibile ad altre soluzioni come il trust o la donazione? Ecco tutti i dettagli operativi, i requisiti, i costi e le applicazioni pratiche, per aiutarci a valutare se sia la scelta giusta per la nostra pianificazione patrimoniale.
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Cos’è il vincolo di destinazione 2645-ter

Nel merito della questione, il vincolo di destinazione 2645-ter, come riporta il nostro Codice Civile, prevede che alcuni atti notarili possano essere trascritti per rendere il vincolo di destinazione opponibile a terzi: si tratta nello specifico di documenti che destinano beni immobili o mobili registrati in pubblici registri, per un periodo massimo di novanta anni o per la durata della vita del beneficiario, a scopi meritevoli di tutela a favore di persone con disabilità, enti pubblici, altri enti o persone fisiche (conformemente all’articolo 1322).
Requisiti e quando si applica
Affinché il vincolo sia valido e opponibile a terzi, questo strumento giuridico deve presentare alcuni requisiti specifici. Si tratta nel dettaglio:
- Dell’atto notarile: il vincolo deve essere costituito mediante un atto pubblico redatto da un notaio, che specifichi chiaramente i beni destinati, lo scopo meritevole di tutela e i beneficiari;
- Dello scopo meritevole: lo scopo deve essere conforme all’art. 1322 c.c., ossia non contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Esempi comuni includono la protezione di persone con disabilità, il sostegno a enti pubblici o associazioni no-profit, o la tutela di interessi familiari (es. mantenimento di minori);
- Dei beni destinabili: possono essere vincolati beni immobili (es. case, terreni) o mobili registrati (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili). Non sono ammessi beni mobili non registrati o diritti personali;
- Della trascrizione: l’atto deve essere trascritto nei registri immobiliari (per beni immobili) o nei registri pubblici competenti, per garantire l’opponibilità ai terzi;
- Della durata: il vincolo può durare al massimo 90 anni o per tutta la vita del beneficiario, se persona fisica.
Il vincolo si applica, ad esempio, quando si presenta la necessità di tutelare alcuni beni da rischi imprenditoriali o debiti personali, evitando di conseguenza che possano venire “aggrediti” da creditori; inoltre, è necessario per garantire che un bene sia destinato al mantenimento di familiari (es. figli minori o disabili); può anche rivelarsi prezioso per finanziare attività di enti benefici o culturali o ancora per regolare in anticipo la destinazione di beni senza ricorrere a testamenti complessi.
Costi e imposte da considerare
Trattandosi di atti legali, non esiste un costo fisso da considerare, ma si andranno a pagare cifre variabili a seconda di quanto il proprio caso è complesso. In linea piuttosto generale è in ogni caso possibile prendere in considerazione le seguenti voci di spesa:
- L’onorario notarile: dipende dal tariffario del notaio e dal valore dei beni vincolati. Per un atto standard, si può stimare approssimativamente un costo compreso tra 1.000 e 3.000 euro, che può comunque aumentare per operazioni complesse;
- Imposte di trascrizione: l’atto è soggetto all’imposta di registro (generalmente in misura fissa, 200 euro, se non comporta trasferimento di proprietà) e all’imposta ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna per beni immobili, ne abbiamo parlato in modo approfondito in questa occasione);
- Costi di gestione: non vi sono costi ricorrenti, salvo eventuali spese per modifiche o gestione dei beni vincolati.
- Imposte sui frutti: i redditi generati dai beni vincolati (es. canoni di locazione) sono soggetti a tassazione ordinaria in capo al beneficiario o al gestore del vincolo, a seconda dell’atto costitutivo.
Come fare: procedura step-by-step
Niente stress, la creazione di un vincolo di destinazione non è nulla di troppo complicato, basta seguire una semplice procedura che vi proponiamo qui di seguito.
Il primo step consiste nel definire la destinazione del vincolo e dunque il nostro obiettivo (chiediamoci, ad esempio, se vogliamo mettere al sicuro un immobile per il futuro di un figlio con disabilità, o se magari lo vogliamo destinare ad un’associazione benefica). Fatto questo, possiamo selezionare nello specifico il bene da destinare: non soltanto case, ma eventualmente anche automobili, orologi, terreni, e chi più ne ha più ne metta: l’importante è che siano tutti registrati nei pubblici registri. Dopodiché, sarà cruciale affidarsi ad un notaio, al quale dovremo fornire tutti i documenti utili, come l’atto di proprietà del bene o una visura catastale. Fatto ciò, si potrà passare alla redazione dell’atto vero e proprio, che andrà trascritto nei registri pubblici.
Ricordiamoci, infine, che se abbiamo previsto un amministratore, questo soggetto si occuperà di gestire i beni secondo le regole che abbiamo stabilito. Ad esempio, potrebbe incassare gli affitti di un immobile e usarli per lo scopo indicato, come il mantenimento di un familiare.
Esempio pratico di applicazione
Immaginiamo ora uno scenario concreto.
Giovanni è un piccolo imprenditore con una figlia disabile che vuole mettere al riparo la sua casa di famiglia dai rischi derivanti dalla sua attività. Giovanni, con l’aiuto di un notaio, può decidere di vincolare l’immobile per garantire che i proventi per eventuali affitti futuri servano per aiutare economicamente la sua parente stretta.
Insieme al notaio, Giovanni preparerà dunque un atto pubblico che descrive la casa, lo scopo del vincolo (il benessere di Sofia), la durata (tutta la vita di Sofia) e nominerà un amministratore di fiducia per gestire l’immobile. Con l’aiuto del notaio, la casa rimarrà così “intoccabile” da parte dei creditori in futuro.
Documenti e modelli utili
Ecco tutto quello che è necessario presentare per costituire un vincolo di destinazione:Per costituire il vincolo, sono necessari:
- Modello di atto notarile: non esiste un modello standard, ma il notaio può fornire bozze personalizzate. Alcuni siti notarili offrono esempi generici, ma è sempre necessaria la personalizzazione;
- Documenti di identità del costituente e dei beneficiari;
- Titoli di proprietà dei beni (es. atto di acquisto, visure catastali);
- Certificati di stato civile o documentazione attestante lo scopo (es. certificati medici per persone disabili).
FAQ

Il vincolo blocca davvero i creditori?
Sì, per debiti non legati allo scopo, dopo trascrizione. È inopponibile solo a crediti anteriori o per fini elusivi.
Differisce dal trust?
Sì, non trasferisce proprietà ed è più regolato; ideale per Italia, è meno flessibile di un trust estero.
Posso revocarlo?
Solo per mutamento scopo o accordo beneficiari: l’eventuale revoca richiede necessariamente un atto formale.
Si applica a società?
Sì, per quote registrate, segregandole da rischi aziendali.
Quali imposte sui frutti?
Vengono tassati come reddito del vincolo (l‘IRPEF ridotta in caso di no-profit).
Fonti e normative di riferimento

Per qualunque informazione di carattere legale o più tecnico, rimandiamo i nostri lettori alle seguenti fonti ufficiali:
- Codice Civile, art. 2645-ter (trascrizione di atti di destinazione) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (introduzione del vincolo di destinazione);
- Circolari Agenzia delle Entrate (es. n. 3/E/2008) per chiarimenti di natura fiscale;
- Giurisprudenza: Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 10105/2018, per l’opponibilità ai creditori;
- Sito del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it)