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Buoni postali cointestati e clausola PFR: come ottenere il rimborso singolo

Guida ai Buoni Postali Cointestati con clausola PFR: quando spetta il rimborso singolo e come ottenerlo anche in caso di decesso

I Buoni Postali Cointestati sono da decenni uno strumento di risparmio molto utilizzato, soprattutto in ambito familiare, per intestazioni tra coniugi, genitori e figli o altri parenti stretti. La loro diffusione è legata alla semplicità di gestione, alla garanzia dello Stato e alla possibilità di cointestazione, che consente una gestione condivisa delle somme investite.

Tra le clausole più rilevanti vi è la clausola PFR (Pari Facoltà di Rimborso), che attribuisce a ciascun cointestatario il diritto di richiedere autonomamente il rimborso dell’intero importo del buono. In presenza di questa clausola, il titolo non è soggetto a vincoli di firma congiunta e non richiede il consenso degli altri intestatari per essere incassato.

Il problema nasce quando uno dei cointestatari muore. Nonostante la presenza della clausola PFR, Poste Italiane richiede frequentemente la quietanza firmata da tutti gli eredi del defunto o la presentazione della dichiarazione di successione, bloccando di fatto il rimborso. Questa prassi, però, è stata più volte giudicata illegittima dall’Arbitro Bancario Finanziario, che ha riconosciuto il diritto al rimborso immediato in capo al cointestatario superstite.

Comprendere come funzionano realmente i Buoni Postali Cointestati con clausola PFR è fondamentale per evitare blocchi indebiti e per far valere i propri diritti in modo consapevole.

Cosa significa la sigla CPFR sul buono

La sigla CPFR Poste Italiane indica che il buono è “Cointestato con Pari Facoltà di Rimborso”. Questa dicitura non è accessoria, ma rappresenta uno degli elementi contrattuali più importanti del titolo.

In concreto, la clausola CPFR stabilisce che ciascun intestatario è titolare di un diritto pieno ed autonomo al rimborso dell’intero valore del buono, comprensivo di capitale e interessi maturati. Ciò significa che ogni cointestatario può presentarsi allo sportello e ottenere il pagamento senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Questo principio vale anche in caso di decesso di uno dei cointestatari. La morte non fa venir meno il diritto del superstite, perché il rapporto contrattuale con l’emittente attribuisce già a ciascun intestatario il potere di riscossione totale. Nei Buoni Postali Cointestati, la CPFR è quindi la clausola che consente di sbloccare le somme immediatamente, senza attendere la definizione della successione.

Le decisioni dell’ABF hanno più volte chiarito che la presenza della clausola PFR è sufficiente per legittimare il rimborso singolo, rendendo irrilevanti richieste ulteriori avanzate dall’intermediario.

La dicitura CPFR sul titolo indica che ciascun cointestatario può riscuotere l’intero importo in modo autonomo

Il problema del blocco in successione

Nonostante la chiarezza della clausola PFR, nella prassi operativa Poste Italiane tende a bloccare i Buoni Postali Cointestati alla morte di uno degli intestatari. La motivazione ufficiale è la necessità di tutelare i diritti degli eredi del soggetto deceduto.

Questa impostazione, tuttavia, è stata ripetutamente censurata dall’Arbitro Bancario Finanziario. Secondo l’ABF, il rimborso buono fruttifero cointestato defunto non può essere subordinato alla presentazione della documentazione successoria quando il titolo prevede espressamente la clausola PFR.

Il punto centrale è che il diritto degli eredi non viene negato, ma semplicemente spostato su un piano diverso. Eventuali pretese ereditarie riguardano i rapporti interni tra gli aventi diritto e non possono incidere sul rapporto contrattuale tra il cointestatario superstite e Poste Italiane. In altre parole, l’intermediario non può sostituirsi al giudice o agli eredi imponendo un blocco che il contratto non prevede.

Secondo l’orientamento consolidato dell’ABF, il congelamento delle somme in presenza di clausola PFR costituisce una pratica scorretta, perché limita un diritto pienamente riconosciuto al cointestatario.

Il blocco dei buoni in caso di morte di un cointestatario è una prassi contestata dall’Arbitro Bancario Finanziario

Come fare ricorso all’ABF per sbloccare i soldi

Quando Poste Italiane nega il rimborso nonostante la clausola PFR, il risparmiatore può attivare una procedura ben definita. Il ricorso ABF buoni postali è oggi uno degli strumenti più efficaci per ottenere il pagamento.

Il primo passo è la presentazione di un reclamo formale a Poste Italiane. Il reclamo deve essere scritto e contenere:

  • i dati del cointestatario richiedente;
  • il numero e la tipologia del buono;
  • il riferimento esplicito alla clausola CPFR;
  • la richiesta di rimborso integrale in qualità di cointestatario superstite.

Poste Italiane ha 30 giorni per rispondere. In caso di risposta negativa o di mancata risposta, si può procedere con il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Il ricorso si presenta online attraverso il portale dell’ABF e prevede un contributo di 20 euro. Non è obbligatoria l’assistenza di un legale. È sufficiente allegare il reclamo, la risposta ricevuta (se presente), copia del buono e la documentazione anagrafica.

Le decisioni dell’ABF, pur non essendo formalmente vincolanti come una sentenza, vengono nella quasi totalità dei casi rispettate dagli intermediari. In presenza di Buoni Postali Cointestati con clausola PFR, l’esito è spesso favorevole al risparmiatore.

Il ricorso all’ABF rappresenta uno strumento efficace per ottenere il rimborso quando Poste Italiane lo nega

Differenza tra buoni ante-2000 e post-2000

Un elemento rilevante riguarda la data di emissione dei buoni. Con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000, la disciplina dei buoni fruttiferi postali è stata aggiornata, introducendo modifiche alle condizioni contrattuali.

I buoni emessi prima del 2000 risultano generalmente più semplici da gestire. Nei Buoni Postali Cointestati ante-2000, la clausola PFR è spesso formulata in modo particolarmente chiaro e le decisioni dell’ABF sono quasi sempre favorevoli al rimborso singolo.

Per i buoni emessi dopo il 2000, la struttura contrattuale è più articolata, ma il principio resta invariato: se è presente la clausola PFR, il diritto al rimborso autonomo non viene meno. Le difficoltà nascono soprattutto da prassi operative interne e non da un reale divieto normativo.

Conoscere l’anno di emissione e la dicitura esatta riportata sul titolo è quindi fondamentale per impostare correttamente la richiesta e, se necessario, il ricorso.

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