Gestire il patrimonio di un soggetto in situazioni critiche, come ad esempio in prossimità della sua morte, è un argomento delicato ma che è fondamentale conoscere in maniera approfondita per evitare di incappare in brutte sorprese. È fondamentale comprendere le regole e i regolamenti che disciplinano i prelievi prima della morte, per garantire che i beni vengano distribuiti in modo equo e secondo le volontà del defunto. A volte, per esempio, può capitare che una persona anziana decida di affidare ad uno dei suoi eredi la gestione del suo conto corrente e delle varie transazioni ad esso associate: tuttavia, in alcuni casi tali persone potrebbero approfittare della situazione, prelevando denaro per secondi fini personali. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere in materia.
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Dopo la morte del de cuius
Quando una persona passa a miglior vita, l’individuo suo erede vanta il diritto di richiedere alla banca informazioni sul saldo del conto del defunto: per fare ciò sarà necessario recarsi presso l’istituto di credito e dimostrare di essere l’erede presentando al contempo sia l’atto notorio e il certificato di morte del de cuius.
Una volta dimostrata la propria buona fede con la presentazione di questi documenti, l’erede potrà finalmente ottenere da parte della banca i dettagli di cui ha bisogno riguardo a tutti i conti correnti, i depositi, i libretti di risparmio, i finanziamenti attivi e chiusi, le cassette di sicurezza, oltre alle azioni e obbligazioni che erano intestate al defunto quando quest’ultimo era ancora in vita.
Prelievi prima della morte: i diritti degli eredi
In alcuni scenari particolarmente critici gli eredi del de cuius potrebbero essere mossi dal sospetto che il delegato non si sia comportato in maniera corretta: in questi casi sarà dunque necessario effettuare un’accurata verifica della documentazione bancaria. La normativa che regola tale questione è l’art. 11 del Testo Unico Bancario, che recita tra le altre cose:
“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Ecco dunque che in una situazione simile gli eredi saranno legittimati a chiedere alla banca copia dei saldi del conto corrente del de cuius, dei suoi conti titoli, degli assegni bancari nonché un elenco dettagliato di ogni singola transazione effettuata. Attenzione però alle tempistiche: questo tipo di documentazione può essere fornita agli eredi entro un massimo di dieci anni dalla richiesta operazione. Non sarà dunque possibile ottenere documenti relativi a operazioni effettuate in periodi precedenti a questo lasso di tempo.
La contestazione
La seconda regola fondamentale da tenere a mente in questi casi è la possibilità da parte degli eredi di inviare una contestazione, se lo si ritiene effettivamente opportuno. Se si vuole riuscire a recuperare il denaro dal conto del de cuius bisognerà dimostrare che il delegato si è mosso effettuando delle operazioni non autorizzate da parte del delegante.
Non si tratta di un traguardo così semplice e scontato da ottenere: il delegato del de cuius, infatti, potrebbe riuscire a dimostrare di aver prelevato i soldi, per esempio, per occuparsi delle cure mediche del defunto. Non c’è ovviamente da escludere la possibilità che, dopo aver compiuto le dovute verifiche, ci si renda conto che il defunto quand’era in vita avesse concretamente autorizzato tali operazioni. Va da sé che in questi due ultimi scenari non si potrà aprire alcuna contestazione e non si potrà ricevere alcun rimborso.
Il tema della successione
Il terzo regolamento da prendere in considerazione è legato alla successione. In base al nostro ordinamento, se il prelievo (presunto) delle somme è avvenuto prima dell’apertura della successione (e dunque al momento della morte) le somme prelevate non fanno parte dell’asse ereditario. Di conseguenza, il giudice della successione ereditaria non potrà avere alcuna giurisdizione su tali questioni. Resta comunque la possibilità di denunciare il delegato per appropriazione indebita: questo scenario si può presentare se quest’ultimo ha svuotato il conto corrente o prelevato somme significative senza alcuna autorizzazione, arrecando danno al titolare o ai suoi eredi.
Diverso invece è il discorso se l’operazione illecita è stata compiuta dopo l’apertura della successione: ecco che in questi casi l’interessato può intraprendere un’azione di petizione ereditaria ai sensi dell’articolo 533 del Codice Civile, presentandosi davanti al giudice competente nel luogo di apertura della successione. Il motivo è legato al fatto che tali beni considerati a tutti gli effetti una parte del patrimonio ereditario.
Si ricordi, infine, che un prelievo ingiustificato di denaro dal conto corrente di un de cuius (anche da parte del delegato) può in alcuni casi configurare un comportamento rilevante anche dal punto di vista penale.