Quando arriva il freddo con l’avvento della stagione autunnale la temperatura all’interno delle nostre case inizia inesorabilmente a diminuire, e con essa il comfort termico domestico. La tentazione di accendere il riscaldamento non appena si iniziano ad avere i primi brividi è alta, ma è necessario sapere che esiste una precisa legislazione in merito, utile a ridurre non solo i nostri consumi ma anche le emissioni inquinanti. Vediamo dunque quando si può accendere il riscaldamento quest’anno e che cosa dice esattamente la normativa per il 2024.
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Quando si può acccendere il riscaldamento?
Si ricordi che ad oggi l’attivazione dei sistemi di riscaldamento domestico in Italia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, che regola l’uso degli impianti termici sia autonomi che centralizzati.
Non esiste una data univoca in tutta Italia: il giorno di accensione e spegnimento cambia infatti a seconda delle sei zone climatiche stabilite dal decreto stesso, che vedremo qui di seguito.
Per quanto riguarda l’accensione dei riscaldamenti per l’anno in corso, il 2024, è prevista una forbice temporale compresa tra il 15 ottobre e il 1° dicembre, mentre lo spegnimento avverrà tra il 15 marzo e il 15 aprile 2025, in base alla zona geografica. Il motivo è semplice: mentre in alcune aree il clima è generalmente più rigido e l’inverno è più corto, ben diverso è il discorso per altre zone dove le temperature tendono ad essere mediamente più alte nel corso di tutto l’anno.
La suddivisione in zone climatiche
Si vedano ora tutte le diverse aree in cui è stato diviso il nostro Paese per avere un’idea più precisa del periodo preciso di accensione dei termosifoni.
- Zona A (comprende l’isola di Lampedusa e un’altra località dell’arcipelago delle Pelagie come Linosa): qui l’accensione è concessa dal 1° dicembre al 15 marzo, per un massimo di 6 ore al giorno.
- Zona B (comprende diverse aree della Sicilia come Palermo, Catania e Agrigento ma anche della Calabria come Crotone o Reggio Calabria): qui i termosifoni potranno essere accesi dal 1° dicembre al 31 marzo, per un massimo di 8 ore al giorno.
- Zona C (es. Napoli, Cagliari, Bari, Imperia, Latina o ancora Lecce): termi accesi in questa zona dal 15 novembre al 31 marzo, fino a 10 ore giornaliere.
- Zona D (es. Roma, ma anche Vibo Valentia, Savona, Siena, Isernia, Pistoia, Caltanissetta o Avellino): Dal 1° novembre al 15 aprile, per 12 ore al giorno.
- Zona E (comprende Milano, ma anche Aosta, Arezzo, Bergamo, Treviso, Trieste, Venezia e Verona tra le altre): qui si potrà accendere il riscaldament dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo 14 ore al giorno.
- Zona F: nelle province di Belluno, Cuneo e Trento non sono previste limitazioni di sorta per l’accensione dei caloriferi.
Attenzione: è importante ricordare che nel caso di circostanze eccezionali (come per esempio l’arrivo di un’intensa, prolungata e inattesa “sciabolata artica” in grado di far precipitare le temperature) nulla vieta che le amministrazioni locali decidano di applicare deroghe in merito.
Si possono accendere i termosifoni prima?
La risposta a questa domanda è positiva: secondo l’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 74/2013, gli impianti termici possono essere accesi anche anticipatamente rispetto alle date stabilite, anche senza una specifica ordinanza da parte del sindaco, qualora le temperature fossero inferiori alla media stagionale e, dunque, il clima in casa diventasse insostenibile. C’è però un aspetto da non dimenticare: in questi casi, il tempo di funzionamento non potrà superare la metà del limite massimo previsto normalmente.
Le sanzioni eventualmente applicabili
Rispettare le imposizioni della normativa è importante, perché altrmenti si può rischiare di incorrere in multe salate.
Per quanto riguarda le sanzioni, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 stabilisce che la responsabilità è attribuita al proprietario, all’utilizzatore, all’amministratore di condominio o, in alternativa, a un soggetto terzo, noto come “terzo responsabile”, incaricato della gestione dell’impianto e delle operazioni di controllo e manutenzione. Se il tecnico incaricato non dovesse redigere e procedere alla firma del rapporto di controllo tecnico potrà essere soggetto a una multa amministrativa che va da 1.000 a 6.000 euro. Tale sanzione si applica, tra l’altro, anche al responsabile dell’impianto e al terzo responsabile in caso di inadempienze.
Le deroghe
Il discorso rispetto all’accendimento dei riscaldamenti cambia in modo sostanziale per quanto riguarda le strutture sanitarie come ospedali, cliniche e case di cura, tutte esentate dall’applicazione delle regole del D.P.R. nelle aree destinate alla permanenza e al trattamento medico dei pazienti o degli ospiti.
Hanno accesso a possibili deroghe anche strutture come piscine, saune, sedi di rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali situate in edifici non condominiali. Lo stesso vale per immobili destinati ad attività industriali, artigianali o simili, se le loro esigenze produttive o tecnologiche imprescindibili richiedessero delle temperature diverse dai limiti stabiliti, oppure se la fonte di energia termica utilizzata per il riscaldamento o il raffrescamento non potesse essere efficacemente impiegata per altri scopi.