Operare sui mercati finanziari tramite strumenti derivati e opzioni offre opportunità di rendimento elevate, ma comporta al contempo precise responsabilità dal punto di vista fiscale e dichiarativo che non tutti ancora conoscono. In Italia, la normativa fiscale prevede regole stringenti per il tracciamento dei capital gain e delle minusvalenze, e richiede all’investitore che opera in regime dichiarativo la massima accuratezza nel calcolo e nell’indicazione dei dati. Vediamo insieme quali sono i dettagli da conoscere per non rischiare accertamenti e/o brutte sorprese future da parte dell’AdE.
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Come dichiarare i profitti e le perdite nel Modello Redditi

I guadagni derivanti dal trading di opzioni e strumenti derivati sono considerati redditi diversi di natura finanziaria e ad essi viene applicata un’imposta sostitutiva del 26 per cento.
La disciplina fiscale che regola questi strumenti (e che ritroviamo nell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) distingue chiaramente tra la gestione amministrata (in cui l’intermediario finanziario italiano agisce come sostituto d’imposta) e il regime dichiarativo. Quando si utilizzano broker esteri o piattaforme che non applicano la ritenuta alla fonte, spetta interamente al contribuente calcolare la base imponibile, determinare l’imposta dovuta e compilare le relative sezioni della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF).
A livello operativo, l’ammontare dei redditi diversi viene determinato sommando algebricamente plusvalenze e minusvalenze realizzati nel corso dell’anno solare di riferimento. È importante sottolineare che rileva esclusivamente il principio di cassa e di realizzo: le posizioni aperte a fine anno o i profitti non ancora liquidati non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino al momento della loro effettiva chiusura.
Il ruolo fondamentale del Quadro RT per il Fisco
Nel Modello Redditi PF, il Quadro RT (Sezione II) rappresenta il fulcro operativo per la dichiarazione dei redditi diversi di natura finanziaria, inclusi i risultati derivanti dal trading su opzioni, futures, CFD e altri contratti derivati.
Come inserire le plusvalenze da trading e gestire correttamente gli oneri deducibili
La compilazione del Quadro RT richiede al contribuente di aggregare e quantificare con esattezza le operazioni concluse nell’anno d’imposta. Il soggetto interessato dovrà quindi indicare:
- I corrispettivi totali: i corrispettivi percepiti e i valori fiscalmente rilevanti derivanti dalle operazioni concluse;
- I costi di acquisto o i valori di carico: l’ammontare dei corrispettivi o delle spese sostenute per l’acquisto e la negoziazione dei medesimi strumenti;
- Le commissioni e le spese accessorie: le commissioni direttamente imputabili alle operazioni possono concorrere alla determinazione del risultato fiscale secondo le regole previste dal TUIR. Tali oneri vanno ad incrementare il costo di carico (in caso di acquisto) o a ridurre il corrispettivo (in caso di vendita), diminuendo legittimamente la plusvalenza netta imponibile.
Dalla differenza tra i corrispettivi conseguiti e i relativi costi (comprensivi di commissioni) si ottiene il risultato netto dell’anno:
- In caso di plusvalenza netta: su tale importo si applica l’imposta sostitutiva del 26%, la quale dovrà essere versata tramite Modello F24 nei termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi;
- In caso di minusvalenza netta: l’importo negativo viene registrato nella sezione dedicata per poter essere portato in compensazione di future plusvalenze nei periodi d’imposta successivi.
Vale anche la pena ricordare che, a differenza dei costi direttamente legati all’esecuzione degli ordini (commissioni di negoziazione), i costi di gestione del conto o gli abbonamenti a piattaforme di analisi non rientrano tra i costi fiscalmente rilevanti ai fini del calcolo del capital gain sul Quadro RT.
Compensazione minusvalenze derivati

Una delle peculiarità più rilevanti del regime dichiarativo risiede nella possibilità di compensare le perdite (minusvalenze) generate dal trading di opzioni e derivati con le plusvalenze realizzate negli esercizi successivi.
Il legislatore (art. 68 del TUIR) stabilisce che la minusvalenza prodotta in un determinato anno d’imposta può comunque essere riportata in deduzione per l’intero importo dal reddito della stessa natura fino al quarto anno successivo.
Di seguito si riportano le regole temporali e la struttura di compensazione delle perdite secondo la normativa vigente dell’Agenzia delle Entrate.
| Periodo d’Imposta | Ruolo / Utilizzo nel Quadro RT | Scadenza Termine di Compensazione |
| Anno T (es. 2026) | Generazione: Chiusura a saldo negativo dell’anno. Registrazione dell’eccedenza nel Quadro RT (o nello zainetto fiscale). | Non scade (anno corrente). |
| Anno T+1 (es. 2027) | 1° anno successivo: Compensazione prioritaria delle plusvalenze 2027 con l’eccedenza T. | 31 Dicembre 2030 |
| Anno T+2 (es. 2028) | 2° anno successivo: Compensazione dell’eventuale residuo con plusvalenze 2028. | 31 Dicembre 2030 |
| Anno T+3 (es. 2029) | 3° anno successivo: Compensazione dell’eventuale residuo con plusvalenze 2029. | 31 Dicembre 2030 |
| Anno T+4 | 4° e ultimo anno utile: compensazione dell’eventuale residuo della minusvalenza con le plusvalenze realizzate nel 2030. L’eventuale quota non utilizzata entro il 31 dicembre decade. | 31 dicembre 2030 |
Nota bene: l’eventuale quota di minusvalenza dell’Anno T non compensata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (2030) decade definitivamente dal 1° gennaio dell’anno T+5 (2031) e non potrà più essere recuperata.