
Nel caso in cui vi steste chiedendo se è possibile donare un immobile ad un’altra persona in forma del tutto gratuita e spontanea la risposta a questa domanda è sì. Ad ogni modo prima di procedere con un’operazione simile è necessario conoscere la normativa vigente.
Approfondimenti
A volte può capitare che un soggetto – che in linguaggio tecnico si chiama donatario – abbia la fortuna di ricevere un dono molto speciale come un intero immobile, senza dunque dover dare alcun compenso in cambio. La donazione spesso avviene tra persone che appartengono allo stesso nucleo familiare, come nel caso dei genitori con i figli. Vediamo tutto quello che è necessario sapere a riguardo.
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Chi può donare un immobile?

Da questo punto di vista non ci sono grosse limitazioni: chiunque può sottoscrivere una donazione, esclusi coloro che “non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. Inoltre, la donazione fatta da una “persona incapace di intendere o di volere” (come un soggetto anziano o una persona con una forte compromissione psichica) al momento della sottoscrizione del contratto può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
Anche un minore o un inabilitato possono donare, ma solo in sede di convenzioni matrimoniali. Le persone giuridiche, invece, possono effettuare una donazione purché questa possibilità sia prevista dal loro statuto o atto costitutivo.
Quanto costa donare un immobile?
Quando parliamo di donazione di un immobile ci troviamo a dover affrontare sostanzialmente due tipologie di spesa: da un lato quelle necessarie per il notaio che si occuperà della pratica; dall’altro quelle legate all’erario (sul sito dell‘Agenzia delle Entrate a proposito trovate tutte le informazioni a riguardo).
L’imposta di donazione
L’aliquota dell’imposta che il destinatario di una donazione è obbligato a corrispondere, così come tutte le eventuali esenzioni ,variano in base al grado di parentela tra le parti coinvolte nel contratto di donazione. L’imposta si applica sulla parte del valore donato che supera la soglia di esenzione prevista. L’atto di donazione deve essere formalizzato – come già anticipato – da un notaio, che si occupa anche della registrazione e del pagamento delle imposte dovute.
Si ricordi, in ogni caso, che alcuni trasferimenti di beni e diritti non sono soggetti all’imposta, come stabilito dall’articolo 3, comma 1 del TUS. Tra questi rientrano le donazioni a:
- Organizzazioni senza scopo di lucro di utilità sociale (Onlus) e fondazioni bancarie;
- Stato, Regioni, Province e Comuni;
- Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute legalmente con finalità esclusivamente assistenziali, di ricerca scientifica, di studio o di pubblica utilità.
Queste le varie aliquote che vanno prese in considerazione, che variano in base al grado di parentela tra donatore e donatario:
Le aliquote e le soglie di esenzione variano in base al legame di parentela tra il donante e il beneficiario:
- 4% per coniuge e parenti diretti (genitori, figli, nipoti in linea retta), applicato sulla parte del valore che supera 1 milione di euro per ciascun beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, calcolato sull’importo che eccede 100 mila euro per ciascun beneficiario;
- 6% sull’intero valore della donazione (senza franchigia) per altri parenti fino al quarto grado, affini in linea diretta e affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% sull’intero importo donato (senza alcuna franchigia) per tutti gli altri soggetti.
Nel caso in cui il beneficiario sia una persona con grave disabilità, l’imposta si applica solo sulla parte del valore che supera 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela con il donante.
Le spese notarili
Il notaio svolge un ruolo cruciale nella donazione, poiché si occupa della redazione ufficiale dell’atto, delle verifiche preliminari e della registrazione presso i pubblici registri. La parcella notarile varia in base a diversi fattori, tra cui:
- Valore dell’immobile: maggiore è il valore dell’immobile, più elevata sarà la parcella;
- Complessità dell’pperazione: la presenza di ipoteche o diritti reali può aumentare il costo complessivo dell’operazione;
- Ubicazione dell’immobile: le tariffe possono variare molto anche in base al Comune dove l’immobile è ubicato.
Le novità introdotte nel 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore nuove semplificazioni fiscali introdotte dal D. Lgs. 139 del 18 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 il 2 ottobre. In particolare, la base imponibile per la donazione verrà calcolata sul valore netto dell’asse ereditario, anziché sul valore globale netto. Inoltre, le aliquote e le franchigie previste per successioni e donazioni saranno uniformate in coerenza con la legislazione vigente. Qui il dettaglio delle novità:
- Imposta di bollo: generalmente ammonta a 230 euro;
- Imposta ipotecaria: dovuta per la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, pari al 2% del valore dell’immobile. Se il donatario beneficia delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta è fissa a 200 euro;
- Imposta catastale: per la voltura catastale, ammonta all’1% del valore dell’immobile. Con le agevolazioni “prima casa”, l’imposta è ridotta a 200 euro;
- Imposta di registro: l’importo è fisso e ammonta a 200 euro.