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Imposta di successione: aliquote e considerazioni per la pianificazione finanziaria

Asta e martelletto del giudice

Tutti coloro che ricevono dei beni immobili o dei diritti immobiliari reali, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione e al pagamento della relativa imposta. Dal mese di gennaio 2017, l’imposta di successione può anche essere versata accedendo al sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio online predisposto dall’agenzia proprio per questo specifico adempimento. 

Per poter effettuare il pagamento online, il contribuente dovrà installare un software creato ad hoc,  grazie al quale si potrà compilare il file, ad allegare i documenti per poi effettuare l’invio di tutta la documentazione. In alternativa, per pagare l’imposta di successione, il contribuente potrà anche rivolgersi ad un intermediario abilitato. La presentazione della dichiarazione di successione dovrà rigorosamente essere effettuata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione presso l’Agenzia delle Entrate, esattamente nella sede dove il soggetto defunto aveva la propria residenza.

Chi è obbligato a presentare la dichiarazione di successione?

L’art. 28, comma 2, del TUS, stabilisce l’elenco tassativo dei soggetti che hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. In base a quanto disposto dalla normativa vigente, sono obbligati i chiamati all’eredità e i legatari, anche nell’eventualità che la successione sia stata aperta sul presupposto di una dichiarazione di morte presunta. Sono obbligati, altresì. anche i rappresentanti legali dei chiamati all’eredità e dei legatari, coloro che sono immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, coloro che hanno il compito di amministrare l’eredità e i curatori, oltre che gli esecutori testamentari.

Chi è esonerato

Per effetto dello stesso articolo di legge, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione coloro che sono stati chiamati all’eredità ma che abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente e coloro che sono chiamati all’eredità e i legatari che abbiano manifestato, seguendo la prassi stabilita dalla legge, la propria volontà di rinunciare all’eredità o al legato prima della scadenza per la presentazione stessa. Si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione anche nei casi di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, nei casi di attivo ereditario con valore non superiore a 100.000 euro e nei casi di eredità senza beni immobili o diritti reali immobiliari.

Le aliquote e le franchigie previste dalla legge

Gli eredi ai quali è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di successione, dovranno soggiacere anche all’obbligo di versare l’imposta di successione, il cui ammontare sarà determinato in base a specifiche aliquote e franchigie previste dall’art. 2, comma 48, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006. Le aliquote da applicare sono le seguenti: 

  • 4% della quota che eccede la franchigia di 1 milione di euro, in caso di eredità in favore del coniuge o di parenti in linea retta;
  • 6% della quota che eccede la franchigia di 100.000 euro, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle;
  • 6%, senza alcuna franchigia, per i trasferimenti ad altri parenti (fino al quarto grado) e agli affini in linea collaterale fino al terzo grado. 
  • 8% senza franchigia, per i trasferimenti che vengono effettuati in favore di tutti gli altri soggetti.

La stessa legge prevede, inoltre, l’esonero dal pagamento dell’imposta di successione se i trasferimenti vengono effettuati a beneficio di persone affette da disabilità gravi (in applicazione della legge 104) per eredità di importo pari o inferiore a 1,5 milioni di euro. 

Come pagare l’imposta di successione

Per poter pagare l’imposta di successione, l’obbligato dovrà recarsi presso uno sportello dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’ufficio deve essere quello già inserito all’interno della dichiarazione di successione. L’imposta dovrà essere versata entro giorni 60 dal momento della ricezione della notifica dell’avviso di liquidazione. Se i termini per il pagamento non vengono rispettati, l’obbligato sarà passibile di sanzione e del pagamento di interessi di mora previsti dalla normativa vigente. 

L’erede onerato del pagamento dell’imposta di successione, potrà anche beneficiare della facoltà di versare subito almeno il 20% dell’imposta, entro (e non oltre) i 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione, mentre la restante parte potrà essere versata in 8 rate trimestrali (12, per importi superiori a 20.000 euro), nel caso di importi che eccedano i 1.000 euro. Gli importi da versare a rate saranno comprensivi di interessi. Nei casi di importi che non superano i 1000 euro, l’intero ammontare dell’imposta dovrà essere versato entro 60 giorni dalla notifica. 

Omessa presentazione della Dichiarazione Di Successione, cosa succede?

Nel caso in cui l’obbligato omettesse di presentare la dichiarazione di successione, la dichiarazione integrativa o la dichiarazione sostitutiva, si applicherebbero le sanzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 346/90, che corrispondono ad una cifra che oscilla dal 120% al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Nel caso in cui l’imposta non fosse dovuta, la sanzione che verrà applicata sarebbe di importo ricompreso tra  250,00 e 1.000,00. Se la dichiarazione dovesse essere presentata con un ritardo che non eccede i 30 giorni, la sanzione applicata andrà dal 60% al 120% dell’importo dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio. In caso di imposta non dovuta, la sanzione amministrativa sarà di importo ricompreso tra 150,00 e 500,00 euro

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