Il rimborso IVA trimestrale permette alle partite IVA a credito cronico di recuperare liquidità ogni tre mesi tramite il modello TR senza dover necessariamente attendere la dichiarazione annuale. Questa misura rappresenta una riserva di ossigeno fondamentale per le imprese e i liberi professionisti che operano strutturalmente con un’imposta a credito, evitando il prolungato immobilizzo di risorse finanziarie che altrimenti resterebbero bloccate fino al conguaglio di fine anno. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere a riguardo.
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Requisiti, tempi e documenti necessari per il 2026

Per accedere al recupero dell’IVA su base trimestrale nel 2026, i contribuenti devono rispettare precise tempistiche e requisiti documentali stabiliti dall’Agenzia delle Entrate: la richiesta si presenta esclusivamente per via telematica tramite l’invio del Modello TR (Istanza per il rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale).
Tempistiche di trasmissione
La domanda deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Ecco il dettaglio delle tempistiche:
- 1° Trimestre (gennaio – marzo): scadenza 30 aprile 2026;
- 2° Trimestre (aprile – giugno): scadenza 31 luglio 2026;
- 3° Trimestre (luglio – settembre): scadenza 2 novembre 2026 (essendo il 31 ottobre sabato)
Nota bene: per il quarto trimestre non si utilizza il modello TR, poiché il credito viene gestito direttamente nella dichiarazione IVA annuale.
Documentazione e adempimenti per la garanzia e il visto
L’idoneità della domanda richiede il rispetto delle norme sulle garanzie e sul visto di conformità , ecco quali:
- Soglia di esenzione (fino a 30.000 euro): si può richiedere il rimborso senza garanzia o visto di conformità , previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972, tra cui quelli patrimoniali e di regolarità contributiva;
- Soglia oltre i 30.000 euro: per i crediti che dovessero superare i 30.000 euro annuali o trimestrali cumulati, il contribuente “non a rischio” può evitare la fideiussione apponendo il visto di conformità da parte di un intermediario abilitato e presentando le dichiarazioni sostitutive;
- Obbligo di garanzia fideiussoria: la prestazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria resta obbligatoria nei casi di soggetti a rischio (es. attività avviate da meno di due anni, imprese con avvisi di accertamento o rettifica notificati negli ultimi due anni, o privi del visto di conformità ).
Le categorie ammesse e le soglie minime di credito
Non tutti i contribuenti titolari di partita IVA possono beneficiare del rimborso trimestrale. La normativa stabilisce la condizione fondamentale di un credito minimo calcolato per il singolo trimestre pari ad almeno 2.582,28 euro. Superata questa soglia dimensionale, occorre rientrare in una delle fattispecie oggettive o soggettive previste dall’articolo 30 del D.P.R. 633/1972.
Chi può chiedere il rimborso IVA trimestrale e quali sono le operazioni esenti prevalenti
Le casistiche principali che danno diritto all’istanza trimestrale si articolano in diverse macro-categorie:
- Aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite: riguarda i soggetti che effettuano acquisti o importazioni con aliquote medie superiori a quelle applicate sulle operazioni attive, maggiorate del 10%. È il caso tipico di chi acquista beni con IVA ordinaria al 22% e rivende beni o servizi ad aliquota ridotta (4% o 10%);
- Operazioni non imponibili superiori al 25%: imprese che effettuano operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie, operazioni assimilate ex artt. 8, 8-bis, 9) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
- Acquisto di beni ammortizzabili: soggetti che hanno acquistato o importato beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e importazioni imponibili del trimestre;
- Soggetti non residenti: operatori stranieri identificati direttamente in Italia o che hanno nominato un rappresentante fiscale;
Tempi erogazione e regole di compensazione in F24
Quando si matura un credito IVA con il modello TR, il contribuente si trova di fronte a una scelta strategica: richiedere l’erogazione diretta sul conto corrente oppure destinarlo alla compensazione orizzontale tramite Modello F24 per estinguere altri debiti fiscali e contributivi (INPS, IRPEF, Irap, ritenute).
Confronto tra richiesta di rimborso diretto e uso in compensazione F24

Qui di seguito vi proponiamo in modo schematico un confronto sul rimborso diretto sul conto corrente e su quello in compensazione orizzontale, con particolare riferimento a tempistiche e condizioni.
| Parametro / Caratteristica | Rimborso Diretto su Conto Corrente | Compensazione Orizzontale F24 |
| Tempi di disponibilità | I tempi variano in funzione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate e possono richiedere diversi mesi (per esempio, possono corrispondere dai 3 ai 6 mesi) | Immediata (dal 16 del mese successivo alla presentazione) |
| Destinazione del credito | Accredito di liquidità sul conto bancario societario | Pagamento di contributi, ritenute e altre imposte |
| Soglia esenzione Visto/Garanzia | Fino a 30.000 € senza garanzia | Fino a 5.000 € liberi; oltre serve visto di conformità |
| Obblighi preventivi | Presentazione Modello TR e regolarità contributiva | Presentazione preventiva del Modello TR |
| Rischio di blocco / Controlli | Soggetto a verbali e verifiche dell’Ag. Entrate prima dell’accredito | Controlli automatizzati su F24 e blocco in caso di ruoli scaduti |
| Convenienza finanziaria | Ideale per chi non ha debiti tributari da compensare | Ideale per abbattere subito il cash-out mensile di F24 |