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Rinuncia giudizi pendenti e rottamazione quater: tutto ciò che devi sapere nel 2023

La scritta "tax"

Entro il 30 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha portato a termine l’invio ai contribuenti delle comunicazioni relative alla rottamazione quater, indicando tutti i codici per determinare l’esito della sanatoria. A partire da tale data è quindi scattato il calendario dei pagamenti per tutti coloro che siano stati ammessi: le prime rate andranno versate tra il 31 ottobre e il 30 novembre.

Oltre alla rottamazione quater, in ogni caso, è anche possibile affidarsi dalla rinuncia dei giudizi pendenti nel caso in cui si abbia un contenzioso aperto con l’Agenzia delle Entrate per eventuali cartelle esattorali notificate ingiustamente. Vediamo dunque quali sono le caratteristiche di entrambe le opzioni e quali sono i requisiti per poter usufruire della rinuncia ai giudizi pendenti nella rottamazione quater.

Contenziosi con l’Erario: il quadro generale

Cos'è la rottamazione quater e qual è il collegamento con la rinuncia dei giudizi pendenti. Ecco tutti i dettagli da conoscere.
Documenti

In presenza di un contenzioso dell’Agenzia delle Entrate una parte o la totalità delle imposte delle sanzioni oggetto di tale contenzioso sono già state affidate all’Agenzia delle Entrate riscossione per essere riscosse tramite cartelle esattoriali: questo accade nel caso in cui sia stato fatto un contenzioso impugnando una cartella esattoriale. Ma anche nel caso in cui sia stato impugnato un avviso di accertamento è certo che arriverà comunque la notifica di una o più cartelle esattoriali che riguardano quel contenzioso. Questo perché la legge italiana prevede che durante il giudizio il contribuente debba corrispondere all’erario, in ogni caso, le somme oggetto del contenzioso in modo frazionato. Ovviamente, nel caso in cui dovesse vincere il giudizio, ne riceverà il rimborso. Ecco come si sviluppa tale riscossione frazionata:

  • 1/3 delle imposte sono dovute contestualmente alla presentazione del ricorso
  • 1/3 delle imposte insieme ai 2/3 delle sanzioni sono dovute dopo la sentenza di I° grado per respingere il rincorso
  • 1/3 delle imposte insieme all’ultimo terzo delle sanzioni sono dovute dopo la sentenza di II° grado che ha respinto il ricorso

Poiché la legge 197 del 2022 prevede varie forme di condono delle cartelle esattoriali viene dunque piuttosto naturale chiedersi quale sia la migliore.

Cos’è la rottamazione quater

La rottamazione quater si riferisce esclusivamente ai ruoli consegnati dall’Agenzia delle Entrate all’Agenzia delle Riscossione fino al 30/6/2022 e comporta lo stralcio di sanzioni, interessi e aggi (che sono i compensi dell’Agente della Riscossione). Vale la pena ricordare che la scadenza per la presentazione della domanda è stata prorogata al 30 settembre del 2023 con il Decreto Alluvione per tutte le popolazioni gravemente colpite dalla pesante ondata di maltempo dello scorso maggio.

Grazie a questo strumento, il contribuente avrà così la possibilità di risparmiare non solo sulle sanzioni, ma anche sugli interessi. Nel concreto, i soggetti interessati dovranno pagare soltanto:

  • La maggiore imposta contestata
  • Le spese di rimborso per le procedure esecutive (pensiamo ad esempio ai pignoramenti)
  • Le spese di notifica della cartella di pagamento
  • Gli interessi di dilazione al 2% nel caso venisse effettuata una richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

A chi non avesse versato le somme dovute entro la data prefissata del 31 luglio 2024 è stata offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in un totale di 18 rate, di cui le prime due entro il 31 luglio e il 30 novembre (entrambe con un importo pari al 10% del totale) mentre le altre 16 potranno essere pagate trimestralmente a partire dal 2024.

Cos’è la rinuncia ai giudizi pendenti

Ecco tutto quello che prevedono le nuove disposizioni in materia di  rinuncia ai giudizi pendenti e rottamazione quater.
Dichiarazione dei redditi

Si tratta di un’opzione meno conosciuta per la risoluzione dei contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, i cui dettagli sono stati meglio definiti con la circolazione dell’AdE del 26 luglio 2023, che riporta quanto segue:

La rinuncia agevolata prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. […] Rientrano nella rinuncia agevolata quali atti impositivi: gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.

Restano, invece, escluse le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione

La rinuncia agevolata prevede quindi la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Questa forma di sanatoria presenta alcuni benefici, riferiti alla situazione del contribuente in essere prima del 1° gennaio 2023. Nello specifico:

  • Se il soggetto, in I° o in II° grado, oppure in entrambi, è risultato soccombente, per la rinuncia dei giudizi pendenti dovrà pagare il 100% delle imposte (con relativo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi)
  • Se il ricorso a quella data pende in I° grado, per beneficiare del condono si dovrà versare il 90%delle imposte (con lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi)
  • Se l’Agenzia delle Entrate a quella data è soccombente in I° grado per questo condono si pagherà il 40% delle imposte (con lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi)
  • Se l’Agenzia è rimasta soccombente in II° si pagherà solo il 15% delle imposte (con lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi)
  • Se il processo pende in Cassazione e l’Agenzia delle Entrate è rimasta per intero soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, si andrà a pagare soltanto il 5% delle imposte (con lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi)

In questo caso, il termine ultimo per presentare la domanda per beneficiare di tale sanatoria era il 30 settembe del 2023 (entro questa stessa data era richiesto il pagamento dell’intero importo o comunque della prima rata). Anche qui è comunque stato concessa la possibilità di un pagamento rateale che prevede fino a 20 rate di pari importo da versare entro il 30/9/2023, il 31/10/2023 e il 20/12/2023 e le successive rate mensili a decorrere da gennaio 2024.

È importante ricordare che se i carichi fiscali che si vogliono definire con la rottamazione quater dovessero rientrare in giudizi pendenti, i contribuenti dovranno per forza di cose abbandonare tali procedimenti per poter beneficiare della definizione agevolata. Il comma 236 dell’articolo unico della Legge di stabilità sancisce infatti come nella dichiarazione di “rottamazione” il debitore debba indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e, al contempo, si dovrà assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.