
Chi desidera convertire un capitale personale in pagamenti periodici può puntare ad un’opzione particolare chiamata rendita vitalizia immediata, una soluzione finanziaria sempre più utilizzata dai cittadini che desiderano garantirsi un reddito stabile. Come qualunque altra fonte di entrate, in ogni caso, anche la rendita vitalizia immediata è soggetta a tassazione: ma quali sono le aliquote aggiornate al 2025 tutt’ora in corso? Ecco tutto quello che è necessario sapere nel merito della questione.
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Cos’è una rendita vitalizia e come funziona

Una rendita vitalizia immediata è un contratto, solitamente stipulato con una compagnia di assicurazione, che prevede il pagamento di una somma periodica (mensile, trimestrale o annuale) al beneficiario per tutta la sua vita, a fronte di un capitale versato in un’unica soluzione o in più rate.
Questo strumento è particolarmente apprezzato da chi cerca sicurezza finanziaria, come i pensionati, poiché garantisce un reddito costante indipendentemente dalla longevità.
Esistono due principali tipi di rendite vitalizie:
- Rendite assicurative: derivano da contratti con compagnie autorizzate dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e possono includere garanzie previdenziali.
- Rendite da donazione o patti successori: queste vengono stabilite, ad esempio, tramite accordi privati in cui un beneficiario riceve pagamenti in cambio della rinuncia a diritti ereditari. Il loro funzionamento è piuttosto semplice da comprendere: il capitale versato viene convertito in una rendita calcolata in base all’età del beneficiario, all’apsettativa di vita e ai tassi di interesse. Tuttavia, la tassazione varia a seconda della natura del contratto e del contesto in cui la rendita è erogata.
Tassazione applicata nel 2025: normativa vigente
Nel 2025, la tassazione delle rendite vitalizie immediate è regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), DPR n. 917/1986, aggiornato dalla Legge di Bilancio 2025. Le rendite sono considerate redditi di capitale e sono soggette a IRPEF solo per la parte che rappresenta il rendimento finanziario, mentre la quota di capitale restituito è generalmente esente. Le aliquote IRPEF applicate nel 2025, rese strutturali dalla Legge n. 207/2024, sono tre:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro;
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.
Per le rendite vitalizie con funzione previdenziale, come quelle erogate da assicurazioni autorizzate, si applica un trattamento fiscale agevolato: solo una parte della rendita è soggetta a IRPEF, calcolata in base all’età del beneficiario al momento dell’erogazione. Inoltre, le somme percepite in caso di morte dell’assicurato per coprire il rischio demografico sono esenti da IRPEF (secondo quanto riporta l’art. 34, DPR n. 601/1973).
Differenze tra rendita da assicurazione e da donazione
Le rendite vitalizie possono derivare da contratti assicurativi o in alternativa anche da accordi privati, come i patti successori, e la loro tassazione varia in modo significativo:
- Rendite assicurative: sono regolamentate dall’IVASS e spesso legate a polizze vita o previdenziali. La quota imponibile è calcolata in base al rendimento finanziario, escludendo il capitale versato. Inoltre, possono beneficiare di esenzioni per la parte legata al rischio morte;
- Rendite da donazione: derivano da accordi come patti successori, dove, ad esempio, un nipote rinuncia all’eredità in cambio di una rendita vitalizia. In questo caso, l’atto è soggetto all’imposta di registro e non all’imposta sulle successioni e donazioni, poiché ha natura onerosa (questo è stato confermato in risposta all’interpello n. 841/2021 all’AdE). La rendita percepita è tassata come reddito di capitale con IRPEF, senza particolari agevolazioni.
Le rendite da donazione possono anche richiedere il pagamento di imposte ipotecarie e catastali se l’atto coinvolge beni immobili, mentre le rendite assicurative sono generalmente esenti da tali tributi.
Come viene calcolata la quota imponibile
La quota imponibile di una rendita vitalizia dipende dall’età del beneficiario al momento dell’inizio dell’erogazione e dalla natura del contratto. Secondo l’art. 46 del TUIR, la rendita è scomposta in due parti:
- Quota capitale: rappresenta il rimborso del capitale versato, esente da imposte.
- Quota rendimento: rappresenta gli interessi generati, tassati con IRPEF;
La percentuale imponibile varia in base all’età del beneficiario:
- Fino a 60 anni: 40% della rendita è imponibile;
- 61-70 anni: 30% della rendita è imponibile;
- Oltre 70 anni: 20% della rendita è imponibile;
Facciamo a questo punto un esempio concreto per comprendere meglio la questione: una rendita mensile di 1.000 euro percepita da un beneficiario di 65 anni avrà una quota imponibile del 30% (300 euro), su cui si applicano le aliquote IRPEF in base al reddito complessivo. Le compagnie assicurative forniscono annualmente un’attestazione con la ripartizione tra quota capitale e rendimento, semplificando il calcolo.
Quando la rendita è esente da imposte
Alcune rendite vitalizie possono beneficiare di esenzioni totali o parziali:
- Rendite previdenziali: le rendite erogate da fondi pensione o assicurazioni con funzione previdenziale sono esenti per la parte relativa al rischio demografico (secondo l’art. 34, DPR n. 601/1973);
- Rendite da titoli di Stato: se la rendita deriva da investimenti in titoli di Stato, la componente di rendimento è soggetta a un’imposta sostitutiva del 12,5%, anziché IRPEF;
- Donazioni a enti del Terzo Settore: Le rendite stabilite a favore di ONLUS o enti riconosciuti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sono esenti dall’imposta sulle donazioni (art. 83, D.Lgs. n. 117/2017);
- Patti successori: se la rendita è parte di un patto successorio oneroso, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni, ma solo l’imposta di registro (Risposta a interpello n. 841/2021).
Un’altra informazione da conoscere è relativa alla franchigia di 1,5 milioni di euro per le donazioni – applicabile anche a rendite collegate – valida per i beneficiari che presentino una grave disabilità.
Aliquote IRPEF applicate in base all’età e al tipo di contratto

Vediamo a questo punto una tabella che ci permette di avere un’idea delle varie aliquote IRPEF applicate in base all’età e al tipo di contratto.
Età del beneficiario | Tipo di contratto | Quota imponibile | Aliquota IRPEF | Esempio Imponibile (Rendita 1.000 €/mese) |
Fino a 60 anni | Assicurativo | 40% | 23-43% | 400 € tassabili |
61-70 anni | Assicurativo | 30% | 23-43% | 300 € tassabili |
Oltre 70 anni | Assicurativo | 20% | 23-43% | 200 € tassabili |
Oltre 70 anni | Donazione | 100% | 23-43% | 1.000 € tassabili |