Quando due persone si amano e decidono di passare il resto della loro vita insieme, nella maggior parte dei casi, hanno la possibilità secondo l‘ordinamento italiano di convolare a nozze con un vero e proprio matrimonio. Attraverso questa importante unione due persone diventano una coppia anche agli occhi dello Stato, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono. Spesso però ci dimentichiamo che una fetta della popolazione non indifferente non ha ancora la possibilità di contrarre un vero e proprio matrimonio, bensì un’unione civile. Questa seconda opzione è ad oggi l’unica via percorribile per le persone dello stesso sesso, che almeno in Italia non possono vantare del medesimo trattamento delle persone eterossessuali. Scopriamo dunque insieme tutto quello che c’è da sapere nel merito della questione, con particolare riferimento alle differenze legali tra questi due contratti.
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Le caratteristiche giuridiche del matrimonio
Il matrimonio è un’istituzione sociale e legale che ha radici profonde nella storia e nella cultura di molte società. Tradizionalmente, è stato considerato come l’unione tra un uomo e una donna con l’obiettivo principale di stabilire una famiglia e garantire la continuità della discendenza. Il matrimonio ha da sempre beneficiato di un ampio riconoscimento legale e sociale, con numerosi diritti e doveri associati, molti di più di quanti non ne siano riservati alle coppie omosex. Anche per questo motivo, ormai da diversi anni, si sta cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni in modo particolare rispetto all’importanza che anche coppie composte da due uomini o da due donne possano vantare i medesimi diritti legali delle coppie etero che hanno il privilegio di potersi sposare.
I principali vantaggi legali offerti dal matrimonio sono i seguenti:
- Diritti di successione: il coniuge ha diritto a ereditare una parte dei beni del partner in caso di decessso di quest’ultimo;
- Diritti pensionistici: il coniuge può avere accesso alla pensione di reversibilità del partner;
- Diritti fiscali: il matrimonio può offrire vantaggi fiscali, come deduzioni fiscali congiunte.
- Diritti di adozione: i coniugi possono adottare figli come coppia.
- Diritti decisionali in caso di emergenza: il coniuge può prendere decisioni mediche delicate per il partner in caso di incapacità (per esempio se quest’ultimo si ritrovasse coinvolto in un grave incidente che ne mette in pericolo la vita).
Risulta evidente, dunque, come per molti versi il matrimonio sia un’opportunità davvero preziosissima per molte coppie che si amano, e non soltanto da un punto di vista economico ma anche, evidentemente, affettivo.
Le caratteristiche giuridiche delle unioni civili
La possibilità di organizzare un’unione civile è stata concessa alle coppie omosessuali intenzionate a legarsi anche da un putno di vista legale. Tuttavia, questo tipo di contratti presenta un minor numero di vantaggi rispetto ai matrimoni “classici”. Nello specifico:
- Le coppie che si uniscono civilmente non hanno la possibilità di adottare figli;
- I coniugi non potranno avere accesso alle prestazioni di maternità/paternità né tantomeno agli assegni familiari.
Nonostante queste mancanze, dopo tutto importanti, chi si unisce civilmente può comunque godere di alcuni diritti interessanti. Per esempio viene meno in questi casi l’obbligo di fedeltà, che deve al contrario essere rispettato per il matrimonio. C’è un altro aspetto importante da considerare: nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto, una coppia unita civilmente non dovrà rispettare l’iniziale periodo di separazione ma potrà accedere automaticamente al divorzio. Vale inoltre la pena ricordare che in questa circostanza, anche se la volontà dei due coniugi fosse separata (ossia se solo uno dei due desiderasse il divorzio) sarà sufficiente rivolgersi al funzionario dello Stato Civile anziché al Magistrato, procedendo con la firma di un documento ufficiale che attesti l’intenzione di terminare l’unione matrimoniale.
A regolamentare la materia nel nostro Paese è la legge n. 76 del 20 maggio 2016, da molti considerata un vero e proprio passaggio epocale (pur con tutti i difetti del caso) per le coppie composte da membri dello stesso sesso. In particolare, secondo il comm..11,12:
Con la costituzione dell’unione civile le parti avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri, obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, e ciascuna in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative saranno tenuti a contribuire ai bisogni comuni, a concordare l’indirizzo di vita familiare e a fissare la residenza comune.
Una questione aperta
Tra l’altro, è interessante notare come se il nostro Paese non avesse mai introdotto una legge simile avrebbe di fatto violato il divieto di discriminazione basata sull’orientamento sessuale, sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che recita:
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Con l’introduzione nell’ordinamento della Grecia della legge che sancisce il diritto al matrimonio per le persone omosessuali avvenuta a febbraio del 2024, l’Italia è rimasta uno dei pochissimi Paesi in Europa a non aver ancora fatto questo fondamentale passo avanti, lo stesso che centinaia di famiglie chiedono da anni per poter vedere il loro amore equiparato a quello di qualunque altro essere umano.