A partire dal 2026 arriva la Direttiva DAC8 per le criptovalute. I fornitori di servizi in criptovaluta saranno obbligati a condividere i dati fiscali dei loro utenti con le autorità fiscali dei Paesi dell’Unione Europea. Questa nuova disposizione è stata stabilita nell’ottava direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC8), che è parte di una serie di accordi dell’UE volti a contrastare l’evasione fiscale.
Approfondimenti
L’opacità nel commercio di criptovalute
Una caratteristica importante del commercio di criptovalute è un certo grado di opacità o “pseudo-anonimato”. Il trading sul mercato delle criptovalute avviene senza il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie tradizionali, come le banche, che sono soggette alla normativa sulla vigilanza finanziaria (conosciuta come MiFID II). Inoltre, la mobilità sul mercato delle criptovalute consente che la stessa criptovaluta possa essere negoziata più volte al giorno. La spesso elevata volatilità del valore delle criptovalute rende inoltre difficile una tassazione accurata. Tutto ciò rende ancora più difficile per l’autorità fiscale avere una visione completa delle transazioni effettuate e dei profitti ottenuti dagli investitori.
Direttiva DAC8: condivisione dei dati fiscali
A partire dal 2026, ci sarà una stretta dell’UE, come accennato, i fornitori di servizi in criptovaluta saranno obbligati a condividere i dati fiscali dei loro utenti con le autorità fiscali dei paesi dell’Unione Europea. Gli accordi sono stabiliti nell’ottava direttiva sulla cooperazione amministrativa (Direttiva DAC8). Le direttive DAC sono una serie di accordi dell’UE volti a contrastare l’evasione fiscale attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali. Ad esempio, la DAC7 riguarda lo scambio di dati da parte delle piattaforme digitali, mentre le precedenti direttive DAC riguardavano le informazioni bancarie e le strutture fiscali.
Regolamentazione delle criptovalute
Nel contesto della normativa sulla vigilanza finanziaria, sono state avanzate proposte attraverso il regolamento MiCA per regolamentare i fornitori di servizi criptovalutari. Tuttavia, il regolamento MiCA non è incentrato sulla condivisione di informazioni fiscali.
Con la nuova direttiva, la Commissione europea intende rafforzare lo scambio di informazioni fiscali nel settore delle criptovalute. A tal fine, il DAC8 si allinea al regolamento MiCA. I fornitori di servizi criptovalutari (come gli exchange di criptovalute, i custodi di criptovalute e i consulenti sulle criptovalute) dovranno quindi fornire i dati dei loro clienti all’Agenzia delle Entrate.
Impatto della Direttiva DAC8
L’obbligo di segnalazione dei dati fiscali dei clienti dei fornitori di servizi in criptovaluta introdotto dalla DAC8 avrà un impatto significativo sulla conformità fiscale e sulla riscossione delle imposte nel settore delle criptovalute. La condivisione di queste informazioni consentirà alle autorità fiscali di monitorare e tassare correttamente le transazioni di criptovalute, contribuendo così a garantire maggiore trasparenza al settore.
Sanzioni per la violazione della DAC8
La Commissione Europea ha chiarito che saranno previste sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni adottate ai sensi della DAC8. La sanzione pecuniaria minima è stabilita a un importo non inferiore a 50.000 euro, il quale può variare in base al fatturato annuo del contribuente interessato. Gli Stati membri saranno tenuti ad adottare e pubblicare le loro disposizioni legislative nazionali e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2025. La DAC8 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.
La direttiva DAC8 rappresenta un importante passo avanti nell’assicurare una maggiore trasparenza e conformità fiscale nel settore delle criptovalute all’interno dell’UE. L’obbligo di condividere i dati fiscali dei clienti renderà più facile per le autorità fiscali monitorare e tassare correttamente le transazioni di criptovalute, garantendo così un’efficace riscossione delle imposte nel settore in rapida crescita delle criptovalute.