L’agevolazione prima casa è soggetta a modifiche normative con l’obiettivo di conformarsi agli atti dell’Unione europea e alle decisioni della Corte di giustizia. Recentemente, è stata apportata una modifica riguardante gli acquisti effettuati da soggetti trasferiti all’estero per motivi di lavoro con nuovi benefici per i contribuenti emigrati.
Approfondimenti
La disciplina sull’agevolazione prima casa
L’articolo 2 del decreto legge n. 69/2023 ha modificato la disciplina in tema di agevolazione prima casa in relazione al requisito della collazione dell’immobile acquistato con i benefici fiscali.
In particolare la modifica riguarda gli acquisti effettuati da parte di soggetti trasferiti all’estero per motivi di lavoro.
Le regole generali della disciplina sull’agevolazione prima casa si basano sulla residenza dell’acquirente e stabiliscono che l’immobile acquistato in forma agevolata deve trovarsi nel Comune di residenza dell’acquirente o, in mancanza di questo requisito, nel Comune in cui l’acquirente trasferirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Tuttavia, esistono situazioni particolari che prevedono regole diverse.
Prima delle modifiche, la disciplina riguardava specificamente i contribuenti che svolgono la propria attività nel Comune in cui si trova l’immobile, i contribuenti emigrati all’estero per motivi di lavoro e i cittadini italiani iscritti all’Aire. Questi soggetti potevano beneficiare dell’agevolazione senza il requisito della residenza, a condizione che si verificassero determinate circostanze.
Modifiche apportate dal decreto legge
Le modifiche recentemente introdotte hanno eliminato la disciplina specifica relativa ai cittadini italiani emigrati all’estero e hanno modificato la disciplina per i contribuenti emigrati per motivi di lavoro. In particolare, è stato eliminato il riferimento all’ubicazione dell’immobile nel Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende.
La nuova disciplina stabilisce che il contribuente emigrato per motivi di lavoro può beneficiare dell’agevolazione se ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni e se l’immobile è situato nel Comune di nascita o nel Comune in cui aveva la residenza o svolgeva l’attività prima del trasferimento all’estero.
Altri requisiti per l’agevolazione prima casa
Oltre al requisito di residenza o attività in Italia per almeno 5 anni, i contribuenti emigrati per motivi di lavoro devono soddisfare ulteriori requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione “prima casa”. Questi requisiti possono includere la presentazione di documenti che attestino il trasferimento all’estero per motivi di lavoro, la dimostrazione dell’assenza di residenza in Italia e la prova della precedente residenza o attività nel Comune in cui si trova l’immobile.
Le modifiche apportate dalla normativa consentono ai contribuenti emigrati per motivi di lavoro di accedere all’agevolazione prima casa anche se l’immobile si trova in un Comune diverso da quello in cui avevano la residenza o svolgevano l’attività prima del trasferimento all’estero. Questo adeguamento normativo mira a garantire un trattamento equo per i contribuenti emigrati e a rispettare le norme dell’Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori.
Benefici per i contribuenti emigrati
Le modifiche apportate alla disciplina dell’agevolazione prima casa offrono benefici significativi ai contribuenti emigrati per motivi di lavoro. Prima delle modifiche, questi contribuenti potevano trovare difficoltà nell’accedere all’agevolazione se l’immobile desiderato si trovava in un Comune diverso da quello in cui avevano la residenza o svolgevano l’attività prima del trasferimento all’estero. Ciò limitava le loro opportunità di beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Ora, grazie alle modifiche apportate, i contribuenti emigrati per motivi di lavoro possono accedere all’agevolazione “prima casa” anche se l’immobile si trova in un Comune diverso da quello precedente al trasferimento all’estero. Questa flessibilità consente loro di godere oltre che degli stessi obblighi, anche degli stessi vantaggi fiscali dei contribuenti residenti in Italia e di facilitare il processo di acquisto di una casa nel loro paese di origine.