
Quando si acquista un immobile, l’acconto al compromesso rappresenta uno dei passaggi più delicati e importanti. Non è raro che, dopo una scrittura privata tra venditore e acquirente, venga richiesto un pagamento anticipato prima del rogito. Ma come fare l’acconto su un compromesso in modo sicuro? Cosa scrivere nella causale del bonifico per non incorrere in errori o problemi futuri? Questo articolo affronta in modo completo tutto ciò che serve sapere, analizzando tempi, modalità, rischi e tutele.
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Acconto al compromesso: come funziona il bonifico, quando va fatto e cosa scrivere nella causale
L’acconto al compromesso è la somma versata dall’acquirente al venditore al momento della firma del contratto preliminare di compravendita immobiliare, detto anche compromesso immobiliare. Questo pagamento rappresenta una manifestazione concreta dell’impegno assunto dalle parti. È fondamentale che l’acconto sia tracciabile, per questo viene solitamente effettuato tramite bonifico bancario.
L’importo può variare ma spesso oscilla tra il 10% e il 30% del prezzo pattuito. L’acconto non equivale alla caparra confirmatoria, se non specificato nel contratto: è un anticipo sul prezzo, quindi ha implicazioni diverse in caso di recesso.

Quando versare l’acconto al compromesso
Tempi e importi medi
Il bonifico per il compromesso immobiliare si effettua solitamente il giorno stesso della firma del contratto preliminare. Talvolta, se concordato tra le parti, può essere effettuato qualche giorno prima o dopo, ma è sempre preferibile che il pagamento coincida con la formalizzazione dell’accordo.
Gli importi, come accennato, si aggirano intorno al 10-30% del prezzo totale, ma in alcuni casi possono arrivare anche al 50%, soprattutto in assenza di mutuo o quando l’immobile è nuovo e soggetto a tempi di consegna più lunghi.
Come tutelarsi nel versamento
Versare un acconto senza notaio può comportare dei rischi, soprattutto nei cosiddetti accordi tra privati per acconto casa. È sempre consigliato, anche nei casi in cui non ci sia un rogito immediato, redigere una scrittura privata per acconto casa firmata da entrambe le parti e allegare copia del bonifico effettuato. Inserire clausole chiare in merito al rimborso in caso di mancata firma del rogito è fondamentale per evitare controversie.

Come fare il bonifico e cosa scrivere nella causale
Quando si procede al pagamento dell’acconto al compromesso, è importante che il bonifico sia tracciabile e giustificabile. In questo contesto, la causale del bonifico per il compromesso assume un ruolo determinante.
Esempi di causali corrette (e da evitare)
Nella causale è opportuno indicare:
- “Acconto per compromesso del [data], immobile sito in [indirizzo completo]”
- Oppure: “Anticipo prezzo acquisto immobile – contratto preliminare del [data] tra [nome acquirente] e [nome venditore]”
Evita causali generiche come “acconto immobile” o “anticipo pagamento”: non sono sufficientemente dettagliate e in caso di contenzioso potrebbero indebolire la posizione dell’acquirente.
Bonifico parlante o ordinario? Differenze e usi
Il bonifico parlante è richiesto nei casi in cui si voglia beneficiare di detrazioni fiscali (come bonus ristrutturazioni o ecobonus). Per l’acconto al compromesso, se non collegato a una detrazione, è sufficiente un bonifico ordinario purché con causale chiara. Tuttavia, nei casi in cui l’acconto riguardi anche lavori futuri sull’immobile, il bonifico parlante diventa obbligatorio.

Aspetti fiscali e rischi
Tipo bonifico | Quando si usa | Causale suggerita | Detraibile? |
Bonifico ordinario | Acconto per acquisto casa senza detrazioni | “Acconto compromesso del [data], immobile sito in [indirizzo]” | No |
Bonifico parlante | Acconto su immobile che include lavori detraibili | “Acconto per acquisto immobile con ristrutturazione – legge 296/06” | Sì, se ammesso |
Detraibilità, tracciabilità e controlli
In linea generale, l’acconto al compromesso non è detraibile a fini fiscali, salvo casi specifici legati a ristrutturazioni. Tuttavia, la tracciabilità è essenziale: per evitare controlli o contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, è necessario che il pagamento avvenga tramite bonifico e che la causale sia precisa.
Inoltre, ai fini dell’antiriciclaggio, è bene evitare pagamenti in contanti. Non solo perché oltre i 5.000 euro non sono ammessi, ma anche perché espongono l’acquirente a maggiori rischi.
Cosa succede se il venditore non firma il rogito
Una delle domande più frequenti è: “Se il venditore cambia idea, l’acconto mi viene restituito?”. In linea di principio, sì, ma molto dipende da cosa è stato scritto nel compromesso. Se l’acconto è stato indicato come caparra confirmatoria, l’acquirente può pretendere il doppio della somma versata. Se è un anticipo sul prezzo, può richiedere solo la restituzione dell’importo.
Proprio per questo è importante evitare il rischio di acconto senza notaio, specie negli accordi tra privati per acconto casa. Una corretta scrittura, meglio se redatta da un professionista, tutela entrambe le parti.

FAQ
Posso versare l’acconto in contanti?
In teoria sì, ma non è consigliato. Le norme antiriciclaggio pongono limiti stringenti ai contanti, e comunque non è possibile superare i 5.000 euro. Inoltre, il pagamento in contanti non offre alcuna tracciabilità, e in caso di controversia è difficilmente dimostrabile.
Se il venditore cambia idea, l’acconto mi viene restituito?
Sì, ma molto dipende dalla natura giuridica dell’acconto specificata nel compromesso. Se si tratta di caparra confirmatoria, puoi chiedere il doppio dell’importo. Se è un semplice acconto sul prezzo, hai diritto alla restituzione dell’importo, ma non a sanzioni.