Il traguardo della pensione di vecchiaia INPS anticipata sembra sempre un miraggio in movimento, fissato a 67 anni di età. Non temete, però, perché esiste pur sempre una via di fuga legale e fiscalmente vantaggiosa che molti lavoratori ignorano, nonostante ce l’abbiano praticamente a portata di mano. Si chiama RITA, acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, ed è uno degli strumenti di flessibilità in uscita più potenti del sistema previdenziale italiano. A differenza di altre misure pubbliche soggette alle strette del bilancio statale, la RITA non pesa sulle casse dell’INPS. Si basa infatti sulla previdenza complementare: permette di trasformare il capitale accumulato nel proprio fondo pensione in uno stipendio mensile per smettere di lavorare in anticipo, contribuendo a supportare il proprio tenore di vita. Ecco tutto quello che dovete sapere a riguardo.
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Il ponte d’oro verso la vecchiaia: cos’è la misura RITA

Capire la rendita integrativa temporanea anticipata come funziona è fondamentale per chi desidera pianificare l’uscita dal mondo del lavoro. Questo strumento non è una pensione pubblica anticipata, ma un vero e proprio “stipendio ponte”.
Il meccanismo è semplice: il lavoratore che rispetta determinati requisiti può chiedere al proprio fondo pensione (negoziale, aperto o PAI) l’erogazione frazionata, sotto forma di rendita mensile, del capitale accumulato negli anni (compreso il TFR versato). Questa rendita accompagna il cittadino per tutto il periodo di “vuoto” lavorativo e contributivo, coprendo gli anni che mancano al raggiungimento della pensione di vecchiaia standard. La RITA è, di per sé, flessibile: si può decidere di chiedere l’erogazione di tutto il capitale accumulato o solo di una percentuale, lasciando il resto a continuare a fruttare nel fondo.
I requisiti anagrafici e contributivi per fare domanda
L’accesso alla RITA non è universale, ma è vincolato al rispetto di rigidi paletti legati all’età, agli anni di contributi e alla condizione lavorativa al momento della domanda.
I paletti per i lavoratori occupati
Per i soggetti che risultano ancora in attività o che hanno appena concluso il rapporto di lavoro, i requisiti per richiedere l’anticipo di 5 anni sono cumulativi:
- Cessazione dell’attività: è il prerequisito fondamentale. Il richiedente deve aver cessato l’attività di lavoro dipendente o autonomo. Non è possibile cumulare la rendita RITA con un reddito da lavoro attivo;
- 20 anni di contributi minimi: il lavoratore deve aver maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi pensionistici obbligatori (INPS, casse professionali, ecc.);
- Massimo 5 anni mancanti alla pensione: l’interessato deve raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi. Avendo come riferimento i 67 anni, l’accesso è consentito a partire dai 62 anni di età. È inoltre richiesta un’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare di almeno 5 anni.
Come estendere l’anticipo fino a 10 anni
Esiste in realtà anche una seconda corsia che permette di raddoppiare l’anticipo, fino a 10 anni prima dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni, quindi oggi fino a 57 anni).
Questa opzione è riservata ai lavoratori che si trovano in una situazione di maggiore fragilità occupazionale. Per ottenerla, oltre ai 20 anni di contributi minimi e ai 5 anni di iscrizione al fondo pensione, il lavoratore deve risultare disoccupato da più di 24 mesi consecutivi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Confronto sulle opzioni di prepensionamento
Per valutare al meglio la RITA, è utile metterla a confronto con lo strumento pubblico di anticipo assistenziale gestito dall’INPS: l’APE Sociale.
| Caratteristica | Misura RITA | APE Sociale INPS |
| Finanziamento | Privato (capitale del proprio Fondo Pensione) | Pubblico (Stato/INPS) |
| Anticipo massimo | 5 anni (10 se disoccupati da 24 mesi) | Fino a 3 anni e 5 mesi |
| Requisito contributivo | Minimo 20 anni | Da 30 a 36 anni a seconda della categoria |
| Vincoli di categoria | Nessuno, accessibile a tutti gli iscritti | Solo caregiver, disoccupati, invalidi, gravosi |
| Tetto dell’iimporto | Nessuno (dipende dal capitale accumulato) | Massimo 1.500 € lordi mensili non rivalutabili |
| Cumulabilità con lavoro | Non è possibile accedere alla RITA mantenendo il rapporto di lavoro; eventuali redditi successivi seguono le regole previste dalla normativa | Ammessa entro determinati limiti di reddito previsti dalla legge |
Il calcolo della convenienza e il super vantaggio fiscale

La RITA non è solo uno strumento di libertà temporale, ma rappresenta una mossa finanziaria estremamente efficiente. Molti lavoratori, al momento di lasciare l’azienda, commettono l’errore di chiedere il riscatto anticipato della propria posizione nel fondo pensione per avere subito liquidità. Questo passaggio potrebbe comportare una tassazione meno favorevole rispetto alla RITA, a seconda della tipologia di riscatto, con un’aliquota ordinaria o una ritenuta a titolo di imposta che può tagliare pesantemente il capitale.
Al contrario, la tassazione agevolata RITA 15% costituisce il vero punto di forza della misura. La parte imponibile della rendita erogata come RITA è assoggettata a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, eventualmente riducibile al 9%.
C’è di più: questa aliquota si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di iscrizione a forme pensionistiche complementari successivo al quindicesimo. Chi ha una lunga storia di versamenti nel proprio fondo può vedere scendere la tassazione fino al limite minimo del 9% (raggiungibile dopo 35 anni di iscrizione).