
Anche nell’edilizia esiste un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA che permette di far ricadere gli obblighi dell’Imposta sul Valore Aggiunto sul soggetto passivo: in questo modo l’obbligo passa dal soggetto venditore al compratore. Scopriamo dunque insieme più nel dettaglio quando viene applicato il reverse charge nell’edilizia e come si fa per compilarlo in fattura senza commettere alcuni tra gli errori più comuni.
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Cos’è il reverse charge e perché è stato introdotto

Il reverse charge è un regime fiscale previsto dall’articolo 17 del DPR 633/1972, che regola l’applicazione dell’IVA in Italia. In questo meccanismo, l’obbligo di versare l’IVA non ricade sul soggetto che emette la fattura (il fornitore), ma sul destinatario della stessa (il committente), se quest’ultimo è un soggetto passivo IVA. In pratica, il fornitore emette una fattura senza addebitare l’IVA, e il committente è responsabile di integrarla e versarla all’Erario.
Questo sistema è stato introdotto per contrastare l’evasione fiscale, specialmente in settori ad alto rischio come l’edilizia, dove le catene di subappalti possono favorire frodi IVA. Con il reverse charge, si riduce il passaggio di denaro relativo all’IVA tra le parti, limitando le possibilità di omissioni o irregolarità. Inoltre, semplifica la gestione fiscale per i fornitori, che non devono anticipare l’IVA in attesa del pagamento da parte del cliente.
Quando si applica il reverse charge nel settore edilizio
Nel settore edilizio, il reverse charge si applica in situazioni specifiche, regolamentate dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del DPR 633/1972. Questo meccanismo è obbligatorio per alcune prestazioni di servizi rese da soggetti passivi IVA (imprese o professionisti) nei confronti di altri soggetti passivi IVA, come imprese edili o committenti con partita IVA.
Tipologie di lavori e soggetti coinvolti
Il reverse charge si applica principalmente alle prestazioni di servizi legati a interventi su edifici, come:
- Costruzione di nuovi edifici o ampliamenti;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, incluse riparazioni e ristrutturazioni;
- Demolizione di strutture esistenti;
- Installazione di impianti (elettrici, idraulici, di riscaldamento, ecc.) strettamente connessi all’edificio;
- Completamento di edifici, come finiture o tinteggiature.
I soggetti coinvolti devono essere entrambi titolari di partita IVA, come un’impresa edile che opera in subappalto per un’altra impresa edile o per un committente con partita IVA. Ad esempio, un elettricista che installa un impianto per un’impresa di costruzioni applicherà il reverse charge, emettendo una fattura senza IVA.
Esclusioni previste dalla norma
Il reverse charge non è uno strumento che si possa sfruttare per qualunque operazione edile. Tra le principali eccezioni vale la pena di ricordare:
- Prestazioni rese a privati senza partita IVA, dove si applica il regime IVA ordinario;
- Forniture di beni senza posa in opera (ad esempio, la semplice vendita di materiali edili);
- Servizi professionali (es. progettazioni di architetti o ingegneri) non direttamente connessi all’attività edile;
- Operazioni con soggetti non residenti o in regime forfettario, che seguono regole diverse.
È fondamentale verificare la natura del committente e del servizio prima di applicare il reverse charge, per evitare errori che potrebbero, potenzialmente, portare a sanzioni anche molto salate.
Come compilare correttamente la fattura con inversione contabile
La compilazione della fattura in regime di reverse charge richiede attenzione per rispettare le disposizioni normative e garantire la correttezza formale del documento. Ecco i passaggi principali.
Cosa scrivere nel campo IVA
Nella fattura emessa in reverse charge, l’IVA non deve essere addebitata. Nel campo dedicato all’imposta, si indica che l’operazione è soggetta a inversione contabile, riportando una dicitura specifica come: “Operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter, DPR 633/1972”.
L’importo totale della fattura sarà quindi costituito solo dall’imponibile, senza l’aggiunta dell’IVA. Il committente, ricevuta la fattura, dovrà integrarla con l’IVA, registrandola sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti, per neutralizzare l’impatto fiscale.
Codice natura da usare
Nelle fatture elettroniche, obbligatorie in Italia, è necessario indicare il codice natura dell’operazione. Per il reverse charge, il codice corretto è N6, che identifica le operazioni con inversione contabile. Questo codice va inserito nel campo “Natura” del file XML della fattura elettronica, per consentire al Sistema di Interscambio (SdI) di processare correttamente il documento.
Errori frequenti e sanzioni
L’applicazione errata del reverse charge può comportare sanzioni significative, sia per il fornitore che per il committente. Gli errori più comuni includono:
- Errata applicazione del regime: applicare il reverse charge quando non dovuto (es. a privati) o non applicarlo quando obbligatorio;
- Mancanza della dicitura obbligatoria: omettere la dicitura “reverse charge” o riportarla in modo incompleto.
- Codice natura sbagliato: utilizzare un codice diverso da N6 nella fattura elettronica;
- Registrazione errata: il committente che non integra correttamente la fattura o non la registra nei registri IVA.
Le sanzioni possono variare dal 90% al 180% dell’IVA non versata o versata in eccesso, con un minimo di 500 euro per violazioni formali. In caso di errori, è possibile ravvedersi spontaneamente, riducendo le sanzioni con il ravvedimento operoso, purché l’errore venga corretto prima di un accertamento fiscale.
Cosa controllare prima di emettere la fattura

Massima attenzione, dunque, quando emettete una fattura in reverse charge. Qui sotto potete recuperare una semplice lista di tutti gli aspetti che è necessario controllare:
- La natura del committente: assicuratevi che sia un soggetto passivo IVA;
- La tipologia di servizio: confermate che il lavoro rientri tra quelli previsti per il reverse charge;
- La dicitura corretta: inserite la dicitura obbligatoria e il codice natura N6;
- La registrazione contabile: assicuratevi che la fattura sia registrata solo nel registro delle vendite, senza IVA;
- Comunicazione con il committente: coordinatevi con il cliente per garantire che integri correttamente la fattura.